L’antiriciclaggio rischia il tilt

Di Cristina Bartelli

Italia Oggi

L’antiriciclaggio in tilt sulle segnalazioni delle operazioni sospette. In particolare, la nuova nozione di segnalazione ritardata, contenuta nell’articolo 35, secondo comme del dlgs che dà attuazione della IV direttiva antiriciclaggio, approvato dal consiglio dei ministri il 24 febbraio e ora all’esame delle commissioni parlamentari e in attesa del parere del garante privacy, rischia di diventare una bomba ad orologeria con impatto rilevante sul meccanismo del contrasto al riciclaggio del denaro sporco.

La norma, infatti, introduce la nozione di ritardata segnalazione di operazione sospetta che così come formulata rischia di portare alla paralisi l’intera normativa: «(…) in ogni caso» c’è scritto nell’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 35, «è considerata tardiva la segnalazione effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell’operazione sospetta».

L’indicazione della norma porterebbe gli intermediari che compiono le segnalazioni verso l’Unità di informazione finanziaria (Uif) ad un bivio: o segnalare tutto senza alcun tipo di analisi, per evitare sanzioni, e quindi letteralmente inondare l’Uif, in maniera acritica, di dati su tutti i movimenti che gli arrivano, o, al contrario, scegliere di rischiare il contenzioso e continuare a lavorare come attualmente succede, con dei tempi tecnici che possono arrivare anche a 4 mesi prima di inviare una segnalazione, frutto, a monte di un lavoro istruttorio. Nel primo caso, quello di segnalazione a pioggia per evitare contestazioni, comunque si ingesserebbe il meccanismo di analisi e le trasmissioni potrebbero riscontrarsi anche dopo anni dall’invio.

Insomma, se il testo dovesse essere approvato, anche dopo il parere parlamentare, in questa versione, alcuni operatori interpellati da ItaliaOggi prevedono nei fatti addirittura un blocco dell’efficacia della normativa antiriciclaggio.

Pubbliche amministrazioni, antiriciclaggio anche per gli appalti.

Nel testo del dlgs 231/2007, attualmente ancora in vigore è stabilito che la normativa antiriciclaggio si applica agli uffici della pubblica amministrazione.

Il nuovo testo del dlgs dedica un capitolo alla pubblica amministrazione prevedendo che la normativa è destinata agli uffici: «delle pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo» nell’ambito di una serie di procedure.

In particolare è fatta espressa menzione di procedimenti di autorizzazione o concessione; procedure per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice degli appalti pubblici; procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziarti, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e enti pubblici e privati.

Sarà comunque il comitato di sicurezza finanziario il destinatario della mappatura e della valutazione del rischio riciclaggio per gli uffici delle pubbliche amministrazioni.

Questi ultimi, individuati dunque da un provvedimento del comitato, comunicheranno all’Uif le informazioni da trasmettere di cui vengono a conoscenza nell’ambito della loro attività istituzionale. Le mancate segnalazioni sono punite seguendo le sanzioni previste dall’articolo 21 del dlgs 165/2001 sulla responsabilità erariale dei dirigenti.

Adeguata verifica anche per le operazioni occasionali superiori ai mille euro. Un’altra tra le novità del testo è aver previsto anche per le operazioni occasionali superiori ai mille euro si dovrà procedere all’adeguata verifica del cliente, registrando informazioni relative all’operazione. La ragione, si legge nella relazione di accompagnamento è quella di garantire la piena tracciabilità dei fondi al fine di contrastare l’immissione nel sistema finanziario di fondi provenienti da attività criminale o di finanziamento del terrorismo.

Fonte: Italia Oggi

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