Antiriciclaggio – Commercialisti

Le disposizioni sul contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007 si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria: i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro. In data 22 gennaio 2019 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (“CNDCEC”) ha pubblicato le Regole Tecniche in materia di Antiriciclaggio “Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche” (le “Regole Tecniche”), adottate nella seduta del 16 gennaio 2019, a seguito del parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria del 6 dicembre 2018. Le Regole Tecniche sono state adottate ai sensi degli artt. 11, comma 2, e 16, comma 2, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Tali regole sono state emanate con l’obiettivo di disciplinare gli aspetti relativi:
  • all’autovalutazione del rischio;
  • all’adeguata verifica della clientela;
  • alla conservazione dei dati e delle informazioni.
In data 23 maggio 2019 il CNDCEC ha emanato “Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d.lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90)”, relative ai contenuti delle citate Regole Tecniche ed aventi valenza meramente esemplificativa.