Antiriciclaggio – Società fiduciarie

Le disposizioni sul contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007 si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari: le società fiduciarie iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’articolo 106 TUB. Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari: le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’articolo 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966. Le società fiduciarie sono obbligate agli adempimenti antiriciclaggio ogni qualvolta instaurano un rapporto continuativo o eseguono operazioni che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a € 15.000. Gli adempimenti antiriciclaggio impongono a tali soggetti di svolgere l’adeguata verifica della clientela e di astenersi dallo svolgere la prestazione professionale nel caso in cui non risulti possibile rispettare tutti gli obblighi antiriciclaggio previsti dal D. Lgs. 231/2007. A seguito dell’accettazione dell’incarico, gli intermediari bancari e finanziari devono provvedere a creare un fascicolo antiriciclaggio per ogni cliente e devono procedere alla registrazione nell’Archivio Unico Informatico delle informazioni raccolte. Nel caso in cui l’intermediario rilevasse operazioni sospette ai fini antiriciclaggio o violazioni del limite di utilizzo del contante, dovrà provvedere ad effettuare subito una Segnalazione Antiriciclaggio alla UIF o una Comunicazione Antiriciclaggio al MEF