Antiriciclaggio – Avvocati

Le disposizioni sul contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007 si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche.  Rientrano nella categoria dei professionisti, nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:  Gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 
  1. il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 
  2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 
  3. l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 
  4. l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società; 
  5. la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; 
In data 16 ottobre 2018 il Consiglio Nazionale Forense (“CNF”) ha pubblicato le “Regole Tecniche in materia In materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione.  Le Regole Tecniche sono state adottate ai sensi degli artt. 11, comma 2. Tali regole sono state emanate con l’obiettivo di disciplinare gli aspetti relativi: 
  • all’ambito di applicazione; 
  • Valutazione del rischio da parte dell’Avvocato 
  • Procedure e metodologia di analisi di valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 
  • Adeguata verifica della clientela 
  • alla modalità di conservazione dei dati e dei documenti.