Profitto sequestrabile e reato di autoriciclaggio: al fine dell’applicazione delle misure cautelari non rileva il mancato perfezionamento del reato presupposto, e nemmeno l’identificazione dell’esatta tipologia dello stesso; è invece ritenuto sufficiente il raggiungimento della prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute.
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