LEGGE 28 luglio 2016, n. 153 Norme per il contrasto al terrorismo

LEGGE 28 luglio 2016, n. 153
Norme per il contrasto al terrorismo, nonche’ ratifica ed esecuzione:

a) della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;
b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005;
c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003;
d) della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;
e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga

il 22 ottobre 2015. (16G00165)
(GU Serie Generale n.185 del 9-8-2016 – Suppl. Ordinario n. 31)
Note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/08/2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare:
a) la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del
terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;
b) la Convenzione internazionale per la soppressione di atti di
terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005;
c) il Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la
repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003;
d) la Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la
ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul
finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;
e) il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio
d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22
ottobre 2015.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).

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