DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2016, n. 24
Attuazione delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile a determinate operazioni a rischio frodi. (16G00033)
Vigente al: 3-3-2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;
Vista la direttiva 2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA;
Vista la direttiva 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto con riguardo all’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al capo II del titolo II, disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell’imposta sul valore aggiunto;
Visto l’articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre, che ha delegato il Governo a recepire le sopra citate direttive ricomprese nell’elenco di cui all’allegato B della legge stessa;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabiliscono le procedure, i principi e i criteri direttivi per l’esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2015;
Visti i pareri espressi dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
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Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche alla disciplina IVA sull’inversione contabile
1. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell’articolo e’ sostituita dalla seguente: «Debitore d’imposta»;
b) al sesto comma, lettera b), le parole: «, nonche’ dei loro componenti ed accessori» sono
soppresse;
c) al sesto comma la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c) alle cessioni di console da gioco,
tablet PC e laptop, nonche’ alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e
unita’ centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al
consumatore finale;»;
d) al sesto comma le lettere d) e d-quinquies) sono abrogate;
e) il settimo comma e’ sostituito dal seguente: «Le disposizioni del quinto comma si applicano alle
ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, in
base agli articoli 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
nonche’ in base alla misura speciale del meccanismo di reazione rapida di cui all’articolo 199-ter
della stessa direttiva, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi, diversi da quelli precedentemente indicati, in cui
necessita il rilascio di una misura speciale di deroga ai sensi dell’articolo 395 della citata direttiva
2006/112/CE.»;
f) dopo il settimo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«Le disposizioni di cui al sesto comma, lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater), del presente articolo
si applicano alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018.
Le pubbliche amministrazioni forniscono in tempo utile, su richiesta dell’amministrazione
competente, gli elementi utili ai fini della predisposizione delle richieste delle misure speciali di
deroga di cui all’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, anche in applicazione del meccanismo di
reazione rapida di cui all’articolo 199-ter della stessa direttiva, nonche’ ai fini degli adempimenti
informativi da rendere obbligatoriamente nei confronti delle istituzioni europee ai sensi dell’articolo
199-bis della direttiva 2006/112/CE.».
Art. 2
Decorrenza
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1. Le disposizioni di cui all’articolo 17, sesto comma, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, come sostituite dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del presente
decreto, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello
dell’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a New York, Consolato Generale d’Italia, addi’ 11 febbraio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Guidi, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando