L’istigazione alla corruzione passiva in relazione ad un atto già compiuto non costituisce reato ex art. 322 c.p

L’istigazione alla corruzione passiva in relazione ad un atto già compiuto non costituisce reato ex art. 322 c.p.: secondo la Cassazione l’offerta di una banconota da 50€ per un caffè a seguito di atto lecito già compiuto non integra il reato di istigazione alla corruzione ex art. 322 c.p. poiché non sussiste il pactum sceleris tra privato e pubblico ufficiale; in sede di giudizio abbreviato il GUP aveva assolto l’imputato per particolare tenuità del fatto; sentenza n. 19319/2017.

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