Mef, nuovo accordo Italia-Svizzera su scambio informazioni fiscali

L’intesa punta a rendere operativo lo scambio di informazioni a fini fiscali
attraverso «richieste di gruppo» per evitare le doppie imposizioni.
Il ministero dell’Economia: spingerà le adesioni alla «voluntary disclosure»

Nuovo accordo tra Italia e Svizzera sullo scambio di informazioni fiscali. Il Dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia e l’Amministrazione Federale delle Contribuzioni svizzera, annuncia in una nota il Mef, hanno concluso un accordo per rendere operativo lo scambio di informazioni a fini fiscali attraverso «richieste di gruppo» in base all’articolo 27 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Svizzera. Tale intesa riguarda i «contribuenti recalcitranti», cioè i clienti italiani che non hanno fornito «adeguate rassicurazioni» sulla regolarità dei depositi presso le banche svizzere. Lo scambio automatico, spiega la nota, «consentirà all’Italia di ricevere in via continuativa, a partire da settembre 2017, le informazioni nominative su italiani con disponibilità finanziarie presso un ampio numero di paesi, compresi i maggiori centri finanziari».

Il ministero ricorda che la recente riapertura dei termini della voluntary disclosure «rappresenta un’importante opportunità’ per i contribuenti italiani che intendono regolarizzare la propria posizione fiscale con riguardo alle attività detenute all’estero in violazione delle norme fiscali». L’iniziativa, sottolinea il ministero, è in linea con l’evoluzione del quadro di cooperazione internazionale per la trasparenza fiscale, che include lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali.

L’accordo è in vigore dal 2 marzo 2017 e definisce le modalità operative per una specifica categoria di «richieste di gruppo» ammissibili. Tale intesa, sottolinea il Mef, «rappresenta un ulteriore importante elemento di collaborazione tra i due paesi verso l’obiettivo di una maggiore trasparenza fiscale, a seguito dell’entrata in vigore (il 13 luglio 2016) del Protocollo di modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, che ha allineato lo scambio di informazioni tra i due paesi al più recente standard dell’Ocse». Le richieste di gruppo potranno riferirsi a fatti e/o circostanze esistenti o realizzate a partire dal 23 febbraio 2015 (data di firma del Protocollo) e – in linea con lo standard Ocse – riguarderanno gruppi di contribuenti identificabili in base a determinati schemi di comportamento, senza necessità di elencazione nominativa nella richiesta.

L’accordo riguarda i «contribuenti recalcitranti», cioè i clienti italiani a cui è stato richiesto dai propri istituti finanziari ma hanno rifiutato di fornire adeguate rassicurazioni sulla regolarità dei fondi depositati presso le istituzioni finanziarie svizzere interessate. Le richieste di gruppo generano elenchi nominativi in risposta, che potranno dare origine a ulteriori richieste di informazioni più dettagliate. Le Autorità competenti dei due paesi, spiega la nota, «intendono continuare la proficua collaborazione per rendere operative le richieste di gruppo anche sui conti chiusi e quelli `sostanzialmente chiusi´ di pertinenza di clienti italiani».

Fonte: Corriere-Milano

L’accordo è in vigore dal 2 marzo 2017 e definisce le modalità operative per una specifica categoria di «richieste di gruppo» ammissibili. Tale intesa, sottolinea il Mef, «rappresenta un ulteriore importante elemento di collaborazione tra i due paesi verso l’obiettivo di una maggiore trasparenza fiscale, a seguito dell’entrata in vigore (il 13 luglio 2016) del Protocollo di modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, che ha allineato lo scambio di informazioni tra i due paesi al più recente standard dell’Ocse». Le richieste di gruppo potranno riferirsi a fatti e/o circostanze esistenti o realizzate a partire dal 23 febbraio 2015 (data di firma del Protocollo) e – in linea con lo standard Ocse – riguarderanno gruppi di contribuenti identificabili in base a determinati schemi di comportamento, senza necessità di elencazione nominativa nella richiesta.

L’accordo riguarda i «contribuenti recalcitranti», cioè i clienti italiani a cui è stato richiesto dai propri istituti finanziari ma hanno rifiutato di fornire adeguate rassicurazioni sulla regolarità dei fondi depositati presso le istituzioni finanziarie svizzere interessate. Le richieste di gruppo generano elenchi nominativi in risposta, che potranno dare origine a ulteriori richieste di informazioni più dettagliate. Le Autorità competenti dei due paesi, spiega la nota, «intendono continuare la proficua collaborazione per rendere operative le richieste di gruppo anche sui conti chiusi e quelli `sostanzialmente chiusi´ di pertinenza di clienti italiani»

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