Antiriciclaggio – Intermediari finanziari

Le disposizioni sul contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007 si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari, nonché nella categoria di altri operatori finanziari, i soggetti indicati all’art. 3, commi 2 e 3, D. Lgs. 231/2007. Sono pertanto considerati destinatari della disciplina antiriciclaggio le Banche, le Assicurazioni, le SIM, le SGR, le SICAV, gli Agenti di Cambio, le Società di Riscossione Tributi, le Società Fiduciarie, i Mediatori Creditizi, i Promotori Finanziari e gli Intermediari Assicurativi, i quali sono obbligati agli adempimenti antiriciclaggio ogni qualvolta instaurano un rapporto continuativo o eseguono operazioni che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a € 15.000. Il decreto legislativo n. 231 del 2007 affida alla Banca d’Italia compiti regolamentari e di controllo sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio. Il decreto attribuisce alla Banca d’Italia il compito di emanare, d’intesa con Consob e Ivass, disposizioni:
  • sulla tenuta dell’archivio unico informatico, nei confronti di tutti i soggetti obbligati alla sua istituzione;
  • in materia di adeguata verifica della clientela nonché di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio da parte degli intermediari da essa vigilati.
A livello applicativo, la legge antiriciclaggio affida alla Banca d’Italia il compito di verificare il rispetto, da parte dei soggetti da essa vigilati, degli obblighi antiriciclaggio previsti dalla normativa primaria e secondaria e l’adeguatezza dei relativi assetti organizzativi e procedurali.