Antiriciclaggio e denaro contante: Cass. Civ., Sez. II, sentenza 9881/2018

Con sentenza n. 9881/2018, depositata lo scorso 20 aprile, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale il passaggio di mano di denaro contante per importi superiori alla soglia legislativamente prevista comporta l’applicazione delle sanzioni antiriciclaggio in capo ai soggetti coinvolti. Il medesimo orientamento, che vede la semplice ‘traditio‘ quale elemento caratterizzante il trasferimento di denaro per la determinazione dell’illecito, era stato precedentemente espresso con sentenza n. 1645/2017.

Nel caso di specie il ricorrente, dipendente di un istituto bancario, in numerose occasioni aveva trasferito denaro contante brevi manu ad un ex dirigente in pensione nonché consulente del medesimo istituto. Le somme provenivano da conti correnti aperti presso la banca, intestati a soggetti compiacenti. La norma violata oggetto della sentenza (all’epoca dei fatti contenuta nell’art. 1, comma 1, del D. L. 143/1991, che prevedeva una soglia di 12.500 euro) è oggi contenuta nell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 231/2007 (come modificato dal D. Lgs. 90/2017), che prevede una soglia di 3.000 euro.

Il profilo più interessante della decisione in esame attiene appunto al concetto di “trasferimento” di denaro. Il ricorrente sosteneva infatti di non aver trasferito il denaro ad altro soggetto, ma di averlo semplicemente prelevato su istruzioni dei superiori e di averlo portato materialmente negli uffici della direzione, senza che la somma uscisse dall’istituto bancario, senza che venisse consegnata a soggetti diversi (ma solo ad un collega) e senza che uscisse dalla piena disponibilità dei singoli correntisti sino a quanto costoro non lo dividevano con l’ex dirigente.

La Corte ha tuttavia ritenuto, sulla base delle risultanze a cui è pervenuta la Guardia di Finanza, che il dipendente prelevava il denaro contante (previa esibizione di ordini di pagamento precedentemente firmati in bianco dai titolari dei conti e dallo stesso compilati) per poi trasferirlo brevi manu all’ex dirigente. Il principio affermato dalla Cassazione è dunque quello secondo il quale “ai fini della sussistenza dell’illecito, è sufficiente che si realizzi la semplice ‘traditio’ del denaro tra soggetti diversi che, per ciò solo, si rendono entrambi responsabili della violazione, a nulla rilevando la finale disponibilità (nella specie esclusa, svolgendo il percettore la funzione di mero depositario) della somma per realizzare operazioni di trasferimento e la liceità del negozio sottostante“.

Rileva dunque la mera consegna materiale del denaro, indipendentemente dalla disponibilità della somma per realizzare l’operazione di trasferimento e dalla liceità del negozio sottostante.

Altro importante principio ribadito in questa sede dalla Corte di Cassazione attiene alla decorrenza dei termini per la notificazione della contestazione ex art. 14 della Legge 689/1981. A giudizio della Corte, infatti, anche nel caso in cui la violazione amministrativa emerga da atti relativi ad indagini penali senza che ricorra l’ipotesi della connessione per pregiudizialità del reato con l’illecito amministrativo, il termine di cui all’art. 14 della Legge 689/1981 decorre dalla data di rilascio della nulla osta dell’autorità giudiziaria. Se agli agenti accertatori fosse consentito contestare immediatamente la violazione amministrativa, sancisce la Corte, “l’autorità giudiziaria non sarebbe messa in condizione di valutare se ricorra o meno la vis attrattiva della fattispecie penale, e, nel contempo, sarebbe frustrato il segreto istruttorio imposto dall’art. 329 c.p.p.

http://www.altalex.com/documents/news/2018/06/21/antiriciclaggio-sanzioni

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