Protetto: SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI – SENTENZA 02/03/2016 – In caso di appalto acquisito a seguito di corruzione, non può definirsi illecito e dunque confiscabile il profitto conseguente da un’effettiva e corretta esecuzione delle prestazioni svolte in favore della controparte, pur in virtù di un contratto instaurato illegalmente; in tal caso il profitto confiscabile non va identificato con l’intero valore del rapporto sinallagmatico instaurato con la P.A., dovendosi in proposito distinguere il profitto direttamente derivato dall’illecito penale dal corrispettivo conseguito per l’effettiva e corretta erogazione delle prestazioni svolte in favore della stessa amministrazione, le quali non possono considerarsi automaticamente illecite in ragione dell’illiceità della causa remota

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