“NUOVA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO PER I COMPRO ORO: CONVEGNI A ROMA E MILANO DI A.N.T.I.C.O.”

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A-N.T.I.C.O. Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro, in collaborazione con Centro Studi Antiriciclaggio & Anricorruzione,  il prossimo 10 e 13 gennaio a Roma e Milano, terrà due Convegni in vista dell’imminente emanazione del
Decreto Legislativo Antiriciclaggio specifico per gli operatoriCompro Oro.

Per info ed iscrizioni scarica la

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Numerose sono le novità antiriciclaggio per il settore aurifero che vanno dall’istituzione del Registro nazionale degli operatori Compro Oro agli Obblighi di identificazione della clientela; al conto corrente dedicato, al limite dell’uso del contante a € 1.000,00 fino ad arrivare alla Tracciabilità delle operazioni di compro oro con le schede numerate per ogni operazione. Nello schema di decreto, inoltre, si è provveduto a rimarcare l’obbligo alla segnalazione delle operazioni sospette, alla conservazione dei documenti nonché a introdurre un severo impianto sanzionatorio. Il decreto trae origine dalla legge di delegazione europea
2015 la n. 170 del 12 agosto 2016, la quale tra gli altri, all’art. 15 lettera l) delega il Governo a disciplinare in modo organico e completo il settore del commercio del oggetti in oro e di preziosi usati al fine di prevenire e contrastare l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Lo scorso 23 dicembre, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha concluso il periodo di Consultazione Pubblica dello Schema di Decreto Legislativo Antiriciclaggio
recante disposizioni specifiche per la regolamentazione dell’attività cd. “Compro Oro” che presto si tramuterà,
presumibilmente senza rilevanti variazioni, in Decreto pienamente efficace.
Nei due convegni di Roma e Milano in programma per il 10 e il 13 gennaio p.v. alla presenza delle Autorità di Stato
(Funzionari e Ufficiali di: Ministero dell’Economia e delle finanze, UIF, OAM e Guardia di Finanza) esporranno le
proprie relazioni il dott. Nunzio Ragno – Presidente A.N.T.I.C.O. – Commercialista, Esperto Tributario e
Antiriciclaggio, il Prof. Avv. Emanuele Fisicaro – Presidente “Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Anticorruzione” e Docente di diritto penale e il dott. Giuseppe Quarticelli – Commercialista ed Esperto Fiscale del settore aurifero; i relatori esporranno tutte le novità in arrivo in materia, analizzeranno lo Schema di Decreto Legislativo in tutti suoi contenuti e aspetti di criticità. Con obblighi che comportano il trattamento di numerosi dati e informazioni di fondamentale importanza risulta essere l’ausilio di soluzioni informatiche antiriciclaggio.

Al tavolo dei convegni saràpresente la primaria azienda di Studio Informatica Srl pronta a studiare e fornire l’adeguato supporto tecnico.
Il decreto in arrivo, abbinato al testo principale che sostituirà l’attuale D.Lgs. 231 del 2007, porrà a carico dei
soggetti obbligati del settore aurifero numerosi obblighi antiriciclaggio al fine di garantire la piena tracciabilità delle
compravendita di oggetti preziosi usati e prevenire l’utilizzo del mercato finanziario per finalità illegali, ivi compreso il riciclaggio di beni e risorse di provenienza illecita; tra queste novità, in prima battuta, vi saràl’iscrizione all’OAM
(Organismo Agenti finanziari e Mediatori creditizi) preventivamente, per chi intende avviare l’attività di compro oro e, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, da parte di chi esercita l’attività al momento della vigenza delle
norme. In seguito, modalità telematiche di iscrizione e contributo a carico dei soggetti obbligati, saranno determinati
Giovedì, 05 Gennaio 2017 – Direttore: Antonio Gigliotti con Circolare interna dell’Organismo Agenti e Mediatori dopo l’approvazione del decreto.
In capo agli operatori compro oro, quindi, verrà esteso l’obbligo di identificare la propria clientela, prima
dell’esecuzione dell’operazione di compravendita, in conformità a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, lettera a),
D.Lgs. n. 231/2007. L’identificazione dovrà essere svolta generalmente in presenza del cliente ovvero dell’eventuale
esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell’acquisizione dei dati
identificativi del cliente.
Agli operatori compro oro, inoltre, è esteso l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, di cui all’art. 35
(vigente art. 41, D.Lgs. n. 231/2007) dello schema di decreto legislativo, volto all’allineamento della disciplina
antiriciclaggio nazionale alla IV Direttiva AMLD. In vero, gli operatori compro oro a tale obbligo erano già tenuti, in
quanto, titolari di licenza di cui all’art. 127 del TULPS e contemplati alla lettera e) del comma 2, art. 10 del D.lgs
231/2007.
In tema di tracciabilità delle operazioni concluse, lo schema di decreto imporrà all’operatore compro oro, l’utilizzo di
un conto corrente dedicato da impiegare solo per le transazioni finanziarie riferite al commercio di oggetti preziosi
usati e, a maggior conforto della tracciabilità degli oggetti preziosi, gli operatori in oro sono tenuti ad ulteriori
formalità quale è la compilazione di schede di compravendita con i relativi dati dei clienti e supporto fotografico.
Tutta la citata documentazione, infine, dovrà essere archiviata nel rispetto delle norme del Codice della Privacy e
con sistemi che garantiscano la piena accessibilità da parte delle autorità competenti, l’integrità e la chiarezza della
stessa.
Le inosservanze dei descritti obblighi saranno colpite aspramente, fino alla reclusione da sei mesi a quattro anni,
oltre alle sanzioni amministrative. Saranno previste, infatti, le seguenti misure sanzionatorie:
per l’esercizio abusivo dell’attività di compro oro senza iscrizione al Registro nazionale proprio, la reclusione da
sei mesi a quattro anni e una multa da 2.000 a 10.000 euro;
per l’omissione di comunicazioni all’OAM, sanzioni pecuniarie di 1.500 euro;
per l’omessa identificazione del cliente, un’ammenda pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro;
per l’omessa S.O.S., la sanzione pecuniaria che va da 5.000 a 50.000 euro.
In fine, anche l’Albo degli operatori professionali in oro (art. 1, comma 3 L. 7/2000), sarà trasferito presso l’OAM da
parte della Banca d’Italia; ciò dovrà avvenire entro 3 mesi dall’entrata in vigore del decreto e con criteri di
trasferimento dettagliatamente predisposti. In questo modo, tutti i soggetti operanti nel comparto aurifero saranno,
di fatto, gestiti dal medesimo organo OAM.
A fronte di tali gravose adempimenti previste dal decreto, i soggetti interessati e le associazioni di categoria più
rappresentative hanno inviato le proprie Osservazioni sotto esame della Direzione V del Dipartimento del Tesoro.
A tal proposito anche l’Associazione A.N.T.I.C.O., organizzatrice degli eventi convegnistici, ha presentato
osservazioni volte a sollevare le criticità delle misure con l’auspicio che vengano accolte.

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