BENEFICIAL OWNER. IL REGISTRO CHE NON C’È

Si vuole riportare in questo articolo l’intervento del prof. Emanuele Fisicaro all’incontro organizzato in Spagna lo scorso ottobre dal Centro Studi Europeo Antiriciclaggio riguardo alla necessità dell’individuazione del beneficial owner dei flussi finanziari, atteso che la normativa sul contrasto al riciclaggio ruota tutto intorno a questa figura.

Premesso che in Europa non esiste un registro delle imprese centralizzato. Esistono invece registri nazionali, che però differiscono per tipo di autorità che li gestisce, natura delle informazioni depositate, livello di pubblicità, costi e modalità di accesso. E che soprattutto non sono collegati tra loro. Questa frammentazione è anche il risultato di differenze storiche nel diritto societario in diversi paesi europei, che difficilmente si potranno azzerare.
L’Europa ci ha provato con Direttiva 2012/17/Ue (Direttiva Bris), che doveva portare all’interconnessione dei registri delle imprese degli stati membri, tuttavia ha prodotto risultati parziali e insoddisfacenti: una piattaforma che, interrogata con una ragione sociale, restituisce il numero di partita Iva e poco altro. Di certo non
consente di accedere ai nomi di soci, amministratori o titolari effettivi. L’assenza di un unico registro delle imprese è uno dei maggiori ostacoli per le indagini finanziarie transnazionali, le più importanti quando si parla di criminalità organizzata, riciclaggio, corruzione, frode fiscale.

E così lo spazio vuoto lasciato dai registri nazionali da parte dei Governi ha consentito a privati di occupare tale spazio attraverso progetti nati dall’iniziativa di singoli stati membri (come i progetti Ebocs o Datacros) e dalle banche dati private, che acquisiscono le informazioni aziendali in diversi paesi, le aggregano, e poi li rivendono a imprese, forze dell’ordine, autorità pubbliche.

Al fine di avere un un quadro riguardo si segnala di seguito un lavoro di analisi effettuato da Transcrime, con l’elaborazione di dati Bureau van Dijk con riferimento ai soci residenti in paesi diversi in cui è registrata la società.

SOCI RESIDENTI IN UN PAESE DIVERSO DA QUELLO IN CUI È REGISTRATA L’IMPRESA

È utile sottolineare che uno dei maggiori ostacoli all’uso efficace dei registri è la mancanza di un processo di verifica delle informazioni fornite. Difatti senza sistemi di verifica consolidati e automatizzati, il sistema perde efficacia poiché tali registri possono essere popolati con informazioni autodichiarate e inesatte.

Si riportano di seguito alcuni stralci del lavoro di ricerca effettuato dai ricercatori del Centro studi riguardo al titolare effettivo e i relativi ostacoli per l’attuazione.

Sebbene il Regno Unito abbia fatto probabilmente i maggiori progressi in quest’area, tuttavia le sue dipendenze della corona e i territori d’oltremare hanno generalmente visto sviluppi molto più lenti. Le isole di Jersey, Guernsey e l’Isola di Man hanno introdotto i registri, ma li renderanno disponibili al pubblico solo a partire
dal 2023.
Open Ownership, un’organizzazione senza scopo di lucro che supporta i paesi che implementano la trasparenza sulla titolarità effettiva, ha sottolineato la necessità per i paesi che iniziano a implementare i registri di considerare come verranno raccolti i dati, e indica l’importanza di stabilire sistemi per verificare e convalidare le informazioni sulla titolarità effettiva presentate.
Nonostante i progressi significativi del Regno Unito, il suo quadro di registrazione ha subito critiche a causa della mancanza di poteri di controllo presso il registro delle società del Regno Unito. In particolar modo le critiche sono state indirizzate ai Trust and Company Service Providers (TCSP) che agiscono come agenti di formazione. In risposta a una consultazione sulle opzioni per migliorare il ruolo della Companies House e aumentare la trasparenza delle entità aziendali del Regno Unito, il governo britannico ha annunciato che entro il 2020 gli agenti adeguatamente formati saranno autorizzati a presentare informazioni presso la Companies House e le prove che le informazioni siano state verificate. Il governo del Regno Unito intende inoltre introdurre l’obbligo per gli enti che rientrano nella normativa antiriciclaggio di segnalare discrepanze tra il registro pubblico delle imprese e le informazioni in loro possesso sui propri clienti, aumentando la regolamentazione degli enti del settore privato. Queste modifiche dovrebbero essere attuate già alla fine dell’esercizio finanziario 2020/2021.
Da ultimo il governo britannico ha recentemente affermato che introdurrà una legislazione per consentire il riferimento incrociato dei dati della Companies House con altri set di dati.

In Europa anche l’Ucraina ha compiuto progressi politici promettenti istituendo un registro pubblico. Tuttavia, la conformità è stata un problema prevalente. Solo il 16% delle società aveva presentato informazioni sulla titolarità effettiva entro agosto 2017, tre anni dopo l’introduzione della legge. Entro la fine del 2018, l’Ucraina ha riferito che solo il 20% delle società registrate ha divulgato informazioni sulla titolarità effettiva finale.

Nel 2015 la Slovacchia ha istituito un registro della titolarità effettiva per le società che partecipano ai processi di appalto pubblico. Lo scopo di questa normativa era di consentire il controllo pubblico sulla struttura proprietaria delle società che partecipano agli appalti pubblici.

In Asia invece all’inizio del 2020 il governo del Myanmar, in collaborazione con Myanmar EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), ha lanciato un registro della titolarità effettiva per i proprietari di società del settore estrattivo. Questo registro consente agli utenti di cercare in un database di società del settore minerario,
petrolifero e del gas le identità delle persone che detengono azioni del 5% o più. Allo stesso modo, nel settore degli estrattivi, nel 2018 il governo del Kirghizistan ha approvato una legislazione che impone alle aziende di rivelare i loro beneficiari effettivi quando richiedono o detengono una licenza per estrattori.

Il Congresso degli Stati Uniti sta valutando la possibilità di introdurre una legislazione che imponga alle società di comodo di segnalare le informazioni sulla titolarità effettiva a un database privato. L’accesso sarebbe limitato
alle forze dell’ordine, ma questo sarebbe un importante passo avanti negli Stati Uniti, che ora sono al secondo posto al mondo per segreto finanziario, sotto solo alle Isole Cayman.

La Danimarca ha aperto la strada all’uso del controllo incrociato automatizzato dei dati da vari database governativi per verificare i dati sulla titolarità effettiva prima di consentire la registrazione di una persona giuridica. Il registro austriaco della titolarità effettiva è allineato con gli altri registri del paese, facilitando i controlli in tempo reale. In ragione di quanto illustrato sarebbe opportuno che in Europa, in vista della pioggia
di denaro che deve essere distribuito tra i paesi europei si provveda prima ad istituire il registro dei titolari effettivi e rendere maggiore trasparenza delle compagini sociali pena negare gli aiuti.

Il Centro Studi, già impegnato nelle Istituzioni Europee a seguire i lavori sul contrasto al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, ha costituito un gruppo di lavoro, che si dovrà occupare di studiare un sistema di governance per arginare il pericolo dell’infiltrazione della criminalità economica sui fondi del Recovery
fund.

14%
portion of total synergy savings derived from IT consolidation

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