19 dic 07 – Chiarimenti del Ministero dell’economia e delle finanze in merito al decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007

Oggetto: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2007 – Supplemento Ordinario, n. 268 – Attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Considerazioni generali: Il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito Decreto), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2007– Supplemento Ordinario, n. 268, ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1 agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata.

Il Decreto entrerà in vigore al termine della normale vacatio legis, quindi il 29 dicembre 2007.

Riteniamo opportuno fornire ai destinatari degli obblighi di collaborazione attiva di cui agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14, alcune precisazioni, concordate con la Banca d’Italia, l’Ufficio italiano dei cambi e la Guardia di Finanza, sulla portata dell’art. 66, comma 1, che mantiene in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del Decreto. Si tratta:

• dei decreti ministeriali n. 141, 142 e 143 del 3 febbraio 2006 , che hanno disciplinato gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, degli intermediari finanziari e degli operatori non finanziari in attuazione dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004;

• dei tre provvedimenti dell’U.I.C. del 24 febbraio 2006, contenenti le istruzioni tecniche per la corretta applicazione degli adempimenti di identificazione della clientela, di registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette;

• delle “Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette” (c.d. “Decalogo”), emanate dalla Banca d’Italia il 12 gennaio 2001, riportanti una casistica di indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari per l’effettuazione delle segnalazioni di operazioni sospette; • della circolare dell’Ufficio italiano dei cambi del 22 agosto 1997, come modificata dalla circolare del 27 febbraio 2006, recante “Istruzioni per la produzione delle segnalazioni di operazioni da parte degli intermediari finanziari e creditizi”.

Per i suddetti provvedimenti, si evidenzia che:

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