UIF: ISTRUZIONI PER LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI NELL’AMBITO DEI NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E VERIFICA DI FONDI E RISORSE SOTTOPOSTE A VINCOLI DI CONGELAMENTO

Il regolamento UE n. 1273/2022, entrato in vigore il 21 luglio 2022, ha modificato il regolamento UE 269/2014, di attuazione delle misure di cui alla decisione 2014/145/PESC, relativamente al pacchetto di misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Al fine di prevenire il ricorso a meccanismi elusivi delle sanzioni imposte, il Regolamento (UE) n. 2022/1273 ha modificato gli articoli 8 e 9 del Regolamento (UE) n. 269/2014, introducendo nuovi obblighi di comunicazione e misure di verifica sull’esistenza di fondi e risorse economiche sottoposte a vincoli di congelamento.

Con delibera dell’11 agosto 2022 il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) ha individuato nell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) l’organismo incaricato alla ricezione e alla raccolta delle informazioni di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento UE n. 269/2014.

Con la Comunicazione del 18 agosto scorso, la UIF ha emanato le istruzioni relative alle comunicazioni da trasmettere, precisando modalità e contenuto.

Le comunicazioni, da trasmettere mediante apposito modulo messo a disposizione dalla stessa Unità, devono indicare le seguenti informazioni:

  • le generalità complete del mittente;
  • la descrizione dei fondi o delle risorse economiche cui la comunicazione si riferisce e della relativa collocazione, idonea a consentirne l’univoca individuazione
  • l’indicazione dei soggetti elencati nell’allegato I del Regolamento cui i fondi o risorse economiche sono riconducibili;
  • le modalità con le quali i fondi o le risorse economiche sono riconducibili ai soggetti designati;
  • un recapito email/pec per eventuali richieste di chiarimenti o ulteriori informazioni.

Le informazioni devono essere trasmesse a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail ari.cin.congelamenti@bancaditalia.it.

Il comunicato precisa che le comunicazioni già inviate in data antecedente sulla base delle precedenti istruzioni non devono essere nuovamente trasmesse.

La UIF verifica che le informazioni relative ai fondi – ricevute ai sensi dei sopra menzionati articoli – trovino coerente riscontro nelle comunicazioni trasmesse dai soggetti obbligati ai sensi del d.lgs. 109/2007, recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”, relative ai medesimi fondi.

Le informazioni raccolte dalla UIF sono successivamente trasmesse, previa informativa al CSF, alla Commissione Europea.

Inoltre, le informazioni che riguardano le risorse economiche vengono rese disponibili al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza per le verifiche a esso demandate sul congelamento di tali risorse.

 

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