FONDI UE E CONTROPARTI A RISCHIO: NECESSARIO IMPLEMENTARE UN MIGLIOR USO DELLA LISTA NERA DEI SOGGETTI ESCLUSI

La lista nera dei soggetti esclusi è uno strumento a cui normalmente ricorrono le amministrazioni nazionali e le organizzazioni internazionali per proteggere le finanze pubbliche. A partire dal 2016, la Commissione europea ha istituito l’Early Detection and Exclusion System (EDES), il sistema di individuazione precoce e di esclusione, l’unico a livello dell’UE, per segnalare a chi detiene la responsabilità di autorizzare le spese gestite dalla Commissione, direttamente o indirettamente attraverso partner esecutivi, i nominativi delle controparti a rischio. L’EDES non si applica a taluni settori quali l’agricoltura e la coesione, che sono soggetti alla gestione concorrente della Commissione e degli Stati membri, che rappresentano la maggior parte della spesa dell’UE.

Il sistema ha lo scopo di proteggere i fondi europei dal rischio di illeciti, evitando di stipulare accordi finanziari con controparti non affidabili coinvolte in frodi, corruzione, illeciti professionali, riciclaggio di denaro o evasione fiscale. Si tratta di un rischio attuale, considerato l’ingente spesa sostenuta dall’Unione. Nel 2020 l’UE ha erogato circa 150 miliardi di euro nell’ambito di accordi finanziari.

Nel rapporto speciale 2022 “Protecting the EU budget. Better use of blacklisting needed”, la Corte dei conti europea ha rilevato che, sebbene le procedure per decidere chi segnalare nell’EDES sono valide e tengono conto di una vasta gamma di situazioni che dovrebbero portare all’esclusione delle controparti, tuttavia, su 448 controparti iscritte nella lista nera dell’UE alla fine del 2020, tutte, salvo 18, erano state escluse per fallimento – e quindi era comunque improbabile che richiedessero nuovamente fondi UE – e solo due per frode o corruzione. In definitiva, ha rilevato che la Commissione europea ha iscritto pochissimi nominativi su questa lista.

Secondo la Corte, questo basso tasso di iscritti nella lista nera è riconducibile alle carenze dei meccanismi volti ad individuare le controparti in situazioni di esclusione e, quindi, i soggetti a cui precludere la possibilità di richiedere fondi dell’UE. Vi sono inoltre difficoltà tecniche e giuridiche nell’accedere ai dati degli Stati membri sulle situazioni di esclusione, come i registri delle imprese o i casellari giudiziari, la cui consultazione è spesso necessaria in mancanza di registri e banche dati a livello UE. Anche laddove esistono dati utili a livello dell’UE, ad esempio quelli relativi alle indagini sulle frodi, questi non vengono sempre utilizzati o non sono utilizzabili. Un’altra causa del basso tasso di iscritti nella lista è riconducibile alla circostanza per cui la Commissione si basa troppo sulle autodichiarazioni rilasciate da chi presenta domanda per ricevere sovvenzioni o prestare servizi. Se, infatti, questi dichiarano di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione, la Commissione accetta le loro dichiarazioni senza ulteriori verifiche. Secondo la Corte, in tal modo si riduce la probabilità di individuare le controparti in situazioni di esclusione prima di firmare una convenzione e, soprattutto, si annulla il principale beneficio di un sistema basato sulla prevenzione.

Anche nei casi in cui la Commissione ha affidato l’esecuzione della spesa a partner esecutivi, questi hanno segnalato pochissime controparti in situazioni di esclusione. La situazione non migliora per quanto riguarda i settori a gestione concorrente. Nonostante gli Stati membri dell’Unione europea siano responsabili dell’esecuzione della maggior parte della spesa dell’UE, essi non sono tenuti a istituire appositi sistemi per la compilazione di questa lista nera e adottano approcci diversi per proteggere gli interessi finanziari dell’UE. A tale riguardo, la Corte ha constatato che le disposizioni giuridiche nazionali relative all’esclusione sono al momento estremamente diversificate, per cui manca una solida base affinché l’esclusione serva a proteggere il bilancio dell’UE. Inoltre, la scarsa uniformità dei sistemi nei diversi Stati membri fa sì che controparti in situazioni simili possano ricevere un diverso trattamento. La Corte raccomanda pertanto di estendere l’EDES ai fondi gestiti dagli Stati membri e di ampliare la tipologia di soggetti escludibili, includendo le imprese consociate e i titolari effettivi. Raccomanda inoltre di sfruttare meglio i dati e gli strumenti digitali.

In conclusione, secondo il rapporto della Corte dei Conti europea, la lista nera dei soggetti esclusi non è utilizzata appieno per proteggere i fondi dell’UE dalle frodi, dalla corruzione, dal riciclaggio di denaro e dall’evasione fiscale e le difformità delle procedure di esclusione adottate compromette l’efficacia della lista nera nel suo complesso e determina una protezione disomogenea del bilancio dell’UE nei diversi Stati membri.

 

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