CONTRATTI PUBBLICI: LA DELEGA AL GOVERNO

La materia dei contratti pubblici è attualmente interessata dall’esame del disegno di legge che reca una delega al Governo da esercitarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sulla base dei principi e dei criteri direttivi nella stessa contenuti.

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa e dal documento di accompagnamento di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) allegati al disegno di legge iniziale, l’intervento normativo proposto dal Governo è volto ad adeguare la normativa interna al diritto europeo e a razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina dei contratti pubblici concernenti i lavori, i servizi e le forniture.

L’obiettivo perseguito è assicurare un riordino e una rivisitazione complessiva del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) rispetto al quale, nel corso degli anni, sono state introdotte diverse modifiche, anche attraverso numerosi provvedimenti d’urgenza soprattutto a seguito della pandemia da COVID-19, che hanno fatto perdere organicità al quadro normativo.

Il legislatore mira a ridurre drasticamente e razionalizzare le norme in materia di contratti pubblici nel segno dell’armonizzazione della disciplina nazionale con il diritto unionale e dell’adeguamento ai principi espressi nel corso degli anni dalla giurisprudenza. Fra l’altro, l’adozione di una normativa che persegua tali finalità rientra tra gli impegni assunti dal Governo con il Piano nazionale di ricerca e resilienza (PNRR).

I principi e i criteri direttivi a cui il legislatore delegato dovrà attenersi sono indicati al comma 2.

In particolare, si riportano di seguito, in sintesi, le disposizioni del disegno di legge nel testo comprensivo delle modifiche apportate, come evidenziate dal dossier del parlamento del 30 maggio 2022.

  • Garantire il perseguimento di obiettivi di coerenza e aderenza alle direttive europee attraverso l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse con l’obiettivo di assicurare l’apertura alla concorrenza e il confronto competitivo tra i diversi operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, tenendo in particolare conto, per quanto riguarda il settore dei beni culturali, le specificità dei contratti del settore;
  • Rivedere le competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti;
  • Ridefinire la disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (afferenti ai settori ordinari e ai settori speciali) al fine di conseguire una loro riduzione numerica anche attraverso procedure di accorpamento e di riorganizzazione delle stesse. A tale riguardo si prevede la possibilità di introdurre degli incentivi all’utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie, individuando all’uopo le modalità di monitoraggio;
  • Favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, con la possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti. Durante l’esame presso la Camera dei deputati, è stata aggiunta la previsione di criteri premiali per l’aggregazione di impresa, nel rispetto dei principi unionali di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici e l’obbligo di motivare la decisione di non procedere alla suddivisione in lotti dell’appalto da parte della stazione appaltante;
  • Semplificazioni della disciplina dei contratti pubblici che abbiano un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. È altresì previsto il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate;
  • Semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca e innovazione sociale.
  • Individuazione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell’affidamento degli appalti pubblici in particolare mediante la definizione dei criteri ambientali minimi;
  • Introduzione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta. Durante l’esame presso la Camera dei deputati, è stato introdotto un ulteriore obbligo di inserimento nei bandi delle stazioni appaltanti riguardante il costo da rinnovo dei CCNL nazionali;
  • Prevedere l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove l’intervento stesso riguardi beni culturali, delle specifiche clausole sociali volte a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nonché le pari opportunità e l’inclusione lavorativa per le persone con disabilità;
  • Promuovere l’obbligo per le stazioni appaltanti di ricorrere a forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l’offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti. Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, la lettera in esame è stata integrata al fine di richiedere anche la previsione, nel caso di forniture provenienti da Paesi extra UE, di misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori;
  • Divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione;
  • Intervenire per ridurre i tempi relativi alle procedure di gara fornendo al contempo certezza dei tempi relativi alla stipula dei contratti e all’esecuzione degli appalti. Viene altresì richiama la necessità di assicurare interventi di digitalizzazione e informatizzazione delle procedure di gara, dando piena attuazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell’operatore economico e riducendo gli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti che partecipano alla procedura;
  • Razionalizzare e semplificare le cause di esclusione al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe individuando le fattispecie che configurano un illecito professionale;
  • Semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche con particolare riguardo all’istituto del dibattito pubblico;
  • Introdurre l’obbligo di sottoscrizione di apposite polizze assicurative di copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle amministrazioni, nel caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni stesse;
  • Interventi di semplificazione delle procedure concernenti l’approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche anche attraverso lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti;
  • Rivisitazione del sistema di qualificazione degli operatori al fine di valorizzare i criteri relativi alle competenze tecniche e professionali e dell’adeguatezza dell’attrezzatura tecnica e dell’organico;
  • Individuazione dei casi nei quali si può ricorrere a meccanismi valutativi delle offerte mediante automatismi o al solo criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’offerta;
  • Ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d’opera, nei limiti previsti dall’ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell’esecuzione;
  • Revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché quella dei servizi ad alta intensità di manodopera, stabilendo come criterio utilizzabile ai fini dell’aggiudicazione esclusivamente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Durante l’esame presso la Camera dei deputati, è stato previsto che nei suddetti bandi di gara sia obbligatoria la previsione di specifiche clausole sociali per promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;
  • Individuazione di modalità incentivanti per il ricorso alle cosiddette procedure flessibili;
  • Indicazione di meccanismi di razionalizzazione e semplificazione delle forme di partenariato pubblico-privato. Quale strumento di semplificazione viene prevista l’adozione di contratti tipo e di bandi-tipo;
  • Individuazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati o che giustifichino l’adozione di particolari misure di riservatezza;
  • Revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici;
  • Indicazione dei contratti pubblici esclusi dall’ambito di applicazione delle direttive europee nonché delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possano ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori (durante l’esame presso la Camera dei deputati, la lettera cc), che prevede l’individuazione delle ipotesi in cui è possibile ricorrere all’appalto integrato, è stata integrata al fine di introdurre una serie di vincoli);
  • Divieto di proroga dei contratti di concessione ad eccezione di quelli regolati da principi europei in materia di affidamento in house. Sempre in merito ai contratti di concessione è previsto uno specifico criterio di delega volto alla razionalizzazione della disciplina delle modalità di affidamento dei contratti;
  • Individuazione di meccanismi sanzionatori e premiali volti a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti da parte dell’aggiudicatario, nonché di meccanismi di rafforzamento dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie;
  • semplificazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese.

Il comma 3 dell’articolo 1 prevede la contestuale ed esplicita abrogazione di tutte le disposizioni oggetto di riordino e, comunque, di quelle incompatibili con le disposizioni contenute nei decreti legislativi che dovranno essere adottati. Lo stesso comma stabilisce, inoltre, la possibilità di adottare disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

Il comma 4, invece, oltre a disciplinare nel dettaglio il procedimento di adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega in esame, autorizza l’emanazione di decreti legislativi correttivi o integrativi che potranno essere adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, mentre il comma 5 introduce la clausola di invarianza finanziaria.

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