ACCERTAMENTO: SIA I PRELEVAMENTI SIA I VERSAMENTI SU C/C SONO RICAVI E LA PROVA CONTRARIA DEL CONTRIBUENTE NON PUO’ BASARSI SU PRESUNZIONI SEMPLICI MA SU ELEMENTI SPECIFICI E CONCRETI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l’art. 32 del DPR n. 600 del 1973 impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; e ciò senza che si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, giacché, in forza della disposta inversione dell’onere della prova, grava sul contribuente l’onere di superare la contraria presunzione di legge (relativa), attestando la ricorrenza di specifici costi deducibili con concreti elementi di prova, non mediante affermazioni, di carattere generale, semplici presunzioni o il richiamo all’equità. Alla presunzione di legge (relativa) va infatti contrapposta una prova, non un’altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, né è possibile ricorrere all’equità.

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