STATUTO

Articolo 1

(Denominazione – sede – durata)

 

E’ costituito il “Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Compliance Piero Luigi Vigna” (per brevità anche “CSEAC”) con la forma giuridica di associazione.

II CSEAC con sede in Milano e può avere sedi periferiche o succursali nell’ambito del territorio europeo.

La durata dell’Associazione è illimitata

 

Articolo 2

(Finalità)

 

Il CSEAC ha lo scopo di promuovere, nell’ambito europeo, studi e ricerche nei settori scientifici delle seguenti discipline: prevenzione e repressione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, della compliance, della responsabilità penale d’impresa e della tutela degli interessi finanziari della Comunità europea. In tale ambito, il CSEAC contribuisce alle dinamiche e approfondimento delle problematiche di rilevante interesse per i soggetti destinatari delle direttive europee in materia e delle normative penali e amministrative nazionali in materia.

A tal fine il CSEAC opera come organismo culturale e di indagine in grado di offrire agli organi istituzionali strumenti di riflessione e di approfondimento caratterizzati da rigore scientifico.

 

Articolo 3

(Attività)

 

Il CSEAC persegue le proprie finalità, in Italia e in tutti i Paesi dell’Unione Europea, mediante:

a) la promozione e l’organizzazione di convegni, seminari, corsi ed altre manifestazioni di carattere scientifico-culturale e di aggiornamento professionale;
b) la cura e la pubblicazione di volumi e periodici;
c) la realizzazione di ricerche;
d) la cura di rapporti di collaborazione e di scambi culturali e scientifici con enti e istituzioni europee, nazionali
e internazionali;
e) l’adozione di ogni altra iniziativa idonea a perseguire le finalità di cui all’art. 2;
f) la stipula di convenzioni con il mondo universitario ed enti e/o società di formazione;
g) la prestazione della propria attività ad organi istituzionali degli Stati appartenenti all’Unione Europea.

 

Articolo 4

(Soci)

Possono essere soci del CSEAC le associazioni culturali, gli enti e le istituzioni pubbliche e private, nonché le persone fisiche che ne condividano le finalità.

L’Assemblea conferisce la qualifica “socio onorario”, su proposta del Consiglio Direttivo, a coloro che abbiano contribuito
in maniera significativa al perseguimento delle finalità del CSEAC.

Articolo 4

(Ammissione, recesso e decadenza)

L’ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il socio può recedere rispettando le modalità e i termini prescritti dalla legge. Si decade dalla qualità di socio per:

a) Incapacità d’agire;
b) Indegnità;
c) Morosità;
d) Grave violazione delle norme statutarie.

Il recesso o la decadenza dalla qualità di socio non conferiscono diritti sul patrimonio del CSEAC.

Articolo 5

(Risorse)

 

Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell’attività del CSEAC derivano da:

a) Quote associative;
b) Contributi di privati;
c) Contributi dello Stato, di istituzioni o enti pubblici e di organismi internazionali;
d) Donazioni e lasciti testamentari;
e) Introiti derivanti dalle iniziative associative.

Il patrimonio dell’associazione non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell’associazione, né all’atto del suo scioglimento.

 

Articolo 6
(Divieto di distribuzione utili e gratuità delle cariche)

 

Il CSEAC non ha scopo di lucro e gli eventuali avanzi netti di gestione conseguiti devono essere utilizzati per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali.
Le cariche associative sono gratuite.

Articolo 7
(Quota associativa)

L’entità della quota associativa è decisa dall’assemblea dei soci su proposta formulata annualmente dal Consiglio Direttivo, anche in misura differenziata per le diverse categorie di soci, tenuto conto del programma di attività previsto per l ‘esercizio successivo.

 

Articolo 8
(Organi)

Sono organi del CSEAC:
a) l’assemblea dei soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Comitato Scientifico.

Articolo 9
(L’assemblea dei soci)

 

L’Assemblea è l’organo sovrano del CSEAC.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti alle cariche associative, tutti i soci del CSEAC, purché in regola con il pagamento della quota.
L’assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all’anno, entro il 31 marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre per l’approvazione del bilancio preventivo.
L’assemblea è convocata dal Presidente o da altro membro del Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto, contenente l’ordine del giorno e la sede ove si terrà la riunione, da inviare
agli associati mediante posta elettronica almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza oppure almeno 25 giorni prima se si tratta dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilanci o preventivo e del bilancio consuntivo.
Quando l’assemblea è convocata per l’approva zione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, almeno 20 giorni prima della data del suo svolgimento detti documenti, con le relazioni che li corredano, devono essere messi a disposizione presso la sede dell’associazione a disposizione
dei soci che ne facciano richiesta.
L’assemblea deve, inoltre, essere convocata in forma straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
L’assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.
Le deliberazioni delle assemblee ordinaria e straordinaria vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può rendersi portatore di una sola delega. All’assemblea ordinaria compete, oltre che l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, la fissazione dell’importo della quota associativa annuale, la determinazione delle linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione, l’approvazione dell’eventuale regolamento interno, l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo e di deliberare su quanto altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dallo statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’assemblea straordinaria è competente per la modifica dello statuto e per deliberare il trasferimento della sede o lo scioglimento dell’associazione.

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un apposito verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è trascritto su un apposito registro, conservato nella sede dell’associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute assembleari e chiederne, a proprie spese, una copia.

 

Articolo 10
(Presidente)

 

La qualifica di Presidente deve essere attribuita dall’assemblea a chi abbia contribuito in maniera significativa al perseguimento delle finalità del CSEAC.

Articolo 11
(Consiglio Direttivo)

 

Il CSEAC è amministrato da un Consiglio Direttivo eletto dall’assemblea dei soci e composto da cinque membri (compreso il Presidente) i quali durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo compie ogni attività inerente all’associazione che non sia di competenza dell’assemblea dei soci, ne effettua la gestione ordinaria e straordinaria, predispone (per mezzo del Tesoriere) il bilancio consuntivo e la relativa relazione sulla gestione e predispone il bilancio
preventivo corredandolo di una relazione sull’attività che l’associazione si propone di svolgere nell’esercizio successivo.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito un Vice Presidente (che fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento), il Tesoriere e il Segretario.
Il Segretario verbalizza le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente per gestione ordinaria  dell’associazione, istruisce le richieste di adesione di nuovi soci, provvede all’aggiornamento del registro nel quale è contenuto l’elenco degli aderenti all’associazione, provvede alla preparazione di tutto quanto occorre predisporre per lo svolgimento delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si raduna, su invito del Presidente, ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti;

il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri presenti alla riunione.
In caso di parità prevale il voto di colui che presiede la riunione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in ulteriore subordine, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano dal punto di vista dell’appartenenza all’associazione.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e da altro consigliere presente alla riunione, che ne assume la funzione di segretario.

Articolo 12
(Comitato scientifico)

 

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da persone con riconosciuta esperienza e autorevolezza nei settori in cui opera l’associazione.
Il Comitato Scientifico nomina il proprio Presidente tra i suoi membri.

l membri del Comitato Scientifico restano in carica per un biennio e possono essere riconfermati.

Articolo 13
(Presidente)

 

Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Articolo 14
(Tesoriere)

 

Il Tesoriere è responsabile della contabilità e del patrimonio dell’associazione e presenta al Consiglio Direttivo una rendicontazione almeno trimestrale.
Il Tesoriere provvede alla compilazione del bilancio consuntivo in conformità con la contabilità dell’associazione, corredandolo con un rendiconto economico e finanziario.

Articolo 15

(Esercizio)

 

L’esercizio dell’Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 16
(Scioglimento dell’associazione)

 

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato nei modi e nei termini di legge.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio è effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni con finalità similari.

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