Anticorruzione – Segnalazioni di illecito – whistleblower

Con la legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” è stato modificato l’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti commessi all’interno dell’Amministrazione dove presta il servizio.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha adottato le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”.

Ai fini della disciplina suddetta, per “dipendente pubblico” si intende il dipendente delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

Inoltre, la disciplina del whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione/società pubblica.

La legge 179/2017 ha modificato l’art. 6 del D.lgs. 231/2001, introducendo la previsione secondo cui nei modelli di organizzazione, gestione e controllo dovranno essere previsti dei canali che consentano di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del modello stesso e che garantiscano, altresì, la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

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