<div style="background-color: #efefef; padding: 10px;"> La <strong>Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza del 18 gennaio 2017 </strong>ha affermato che il reato di turbata libertà degli incanti<strong> ricorre ogni qual volta la </strong>Pubblica Amministrazione proceda all'individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il <em>nomen iuris</em> conferito alla procedura, purché l'Amministrazione provveda a regolamentarla in attuazione di un meccanismo di selezione delle offerte per l'aggiudicazione. La Suprema Corte ha, dunque, ritenuto corretta la sentenza impugnata che ha condannato un assessore comunale per avere con accordi fraudolenti turbato la gara - denominata "confronto concorrenziale" - bandita dal comune laddove la Corte territoriale ha valorizzato tutte le iniziative assunte dall'assessore al fine di fare aggiudicare la gara all'impresa prescelta, segnalando i sintomatici momenti della preventiva indicazione alla ditta del valore massimo dell'offerta utile e dell'acquisita informazione dei nomi delle ditte da invitare, per precostruire attraverso offerte di comodo, l'apparenza di una gara. </div>