La Suprema Corte nella sentenza n. 446 dell’11 Gennaio del 2017 ha ribadito il principio secondo cui in tema di sanzioni amministrative l'audizione del trasgressore, prevista dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18 e la relativa convocazione, sono idonei a costituire in mora il debitore, ai sensi dell'art. 2943 c.c., atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione, ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria. Nella medesima sentenza ha affermato, inoltre, che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", ed è esclusa, di conseguenza, qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione”. Infine, conclude ribadendo l’orientamento secondo cui in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi.