<div style="background-color: #efefef; padding: 10px;"> La sentenza n. 80 del 4 gennaio 2017 resa dalla I sezione civile della Suprema Corte ha ribadito il principio di imputazione giuridica diretta e personale dell'amministratore o funzionario in relazione agli effetti dell'attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili degli enti locali, comportante relativamente ai beni ed ai servizi acquisiti, una vera e propria frattura o scissione <em>ope legis</em> del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la Pubblica Amministrazione, con conseguente esclusione della riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto dalle norme ad evidenza pubblica. E' stato quindi valorizzato il reale incontro di volontà tra il privato contraente, che nell'accettare di eseguire l'incarico conferitogli <em>contra legem</em> accetta che il rapporto contrattuale deve intendersi intercorso con il funzionario o l'amministratore ed assume, volontariamente il rischio, e il funzionario che, nell'attribuire l’incarico, accetta la propria responsabilità personale diretta verso il terzo contraente per gli impegni assunti al di fuori od in violazione del procedimento contabile previsto dalla leggegio </div>