<p style="text-align: left;">La Suprema Corte di Cassazione, Sezione III penale, con sentenza 28 novembre 2016, n. 50338, ha affermato che in caso di evasione delle imposte va disposta la confisca diretta o per equivalente del profitto del reato anche nell’ipotesi di patteggiamento. Inoltre, l’ambito di applicazione della confisca per equivalente, inizialmente previsto per alcuni reati del codice penale, e’ stato esteso anche ai delitti tributari dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 143, secondo cui, infatti, “nei casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento di Iva, indebita compensazione e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 322-ter c.p.”.</p>