<h4 style="text-align: center;">Corte di Cassazione Sezione VI penale sentenza 13 ottobre 2016, n. 43333 – Gare illecite</h4> Il reato di cui all’art. 353 cod. pen. si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo necessario soltanto che il normale svolgimento di quest’ultima venga alterato. A nulla rileva che, poi, di fatto, vi sia stata un’inversione di tendenza e che, in virtù di ulteriori meccanismi fraudolenti, ad aggiudicarsi la gara sia stata una ditta diversa da quella con la quale era intercorso l’accordo. <p style="text-align: center;"><strong>Ritenuto in fatto</strong></p> 1.I ricorrenti impugnano la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine ai seguenti reati: delitto di cui all’art. 323 cod. pen., in relazione all’illegittimo affidamento, nonché alla proroga, alla ditta ‘New Splash’ del servizio di pulizie dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriali dell’ASL CE/1; delitto di cui all’art. 353 cod. pen., in relazione all’arbitraria assegnazione alla ditta ‘Co.lo.coop.’ e all’ATI, composta dalla ditta ‘Derichebourgh Multiservizi’ spa e dal Consorzio ‘Conesp’, di un punteggio notevolmente superiore a quello delle altre società partecipanti alla gara, preordinatamente all’affidamento del servizio di pulizia; 319 cod. pen., in relazione alla dazione o comunque alla promessa al Presidente della commissione giudicatrice, G.G. , da parte di Gr.An. e di Gr.Gi. , della somma di Euro 400.000, per l’aggiudicazione della predetta gara e, per il G. , anche in relazione all’illegittima regolarizzazione della domestica di quest’ultimo, in cambio di atti contrari ai doveri d’ufficio, consistiti nell’aggiudicare la gara di fornitura di beni indetta dall’ASL XXXX alla società ‘Derichebourgh’, mediante l’assegnazione di un punteggio superiore a quanto effettivamente spettantele. Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare organizzazioni camorristiche. Gr.Gi. , cl. XXX, con due distinti ricorsi, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché egli è stato condannato per concorso nel reato di turbativa d’asta, commesso mediante una condotta consistita nell’accompagnare G.G. , Presidente della commissione istituita dall’Asl XXXX per l’attribuzione dell’appalto per le pulizie, presso lo zio Gr.An. , interessato all’appalto, attraverso la società ‘Co.lo.coop.’. Non vi è però la prova dell’effettiva conoscenza, da parte di Gr.Gi. , dell’oggetto dell’incontro. Questa prova è stata desunta dalla Corte d’appello esclusivamente dal carattere criptico delle conversazioni ma è evidente che ciò è del tutto insufficiente. E comunque l’accordo tra G. e Gr.An. , finalizzato ad alterare l’esito della gara, mediante l’affidamento alla ‘Co.lo.coop.’, dietro compenso di Euro 400.000, doveva dirsi già perfezionato alla data del 23 settembre 2012, ed anzi prima del 2 luglio 2012, e quindi in epoca significativamente anteriore rispetto al giorno in cui avvenne l’incontro favorito da Gr.Gi. (27-9-2012). Anche la qualifica di stretto collaboratore dello zio, Gr.An. , è affermata in modo apodittico e contraddetta dall’attribuzione al ricorrente di un ruolo assolutamente marginale. ...continua a leggere la <a href="http://www.csac.it/wp-content/uploads/2016/12/sentenza-13-ottobre-2016-n.43333.pdf">sentenza-13-ottobre-2016-n-43333</a>