<h4 style="text-align: center;">Suprema Corte di Cassazione sezione III penale sentenza 7 settembre 2016, n. 37172</h4> <p style="text-align: center;">Legittimo il sequestro per equivalente sul patrimonio dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione di reati</p> REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMORESANO Silvio – Presidente Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott. DI STASI Antonell – rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: (OMISSIS), nato a (OMISSIS); avverso l’ordinanza del 02/03/2016 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. <p style="text-align: justify;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p> <p style="text-align: justify;">1. Con ordinanza del 2.3.2016, il Tribunale di Roma, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 15736 del 16.1.2015 di questa Corte, confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 13.6.2013 nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis, per le annualita’ dal 2006 al 2011 per un ammontare complessivo di Euro 1.709.330,88. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), per il tramite del difensore di fiducia, articolando il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1: violazione di legge con riferimento all’articolo 627 c.p.p., comma 3. Il ricorrente deduce che il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 13.6.2013 non ha mai riguardato conti correnti o altre disponibilita’ della (OMISSIS) scarl e non contiene l’esposizione delle ragioni che renderebbero impossibile procedere al sequestro diretto in pregiudizio della predetta societa’; la Corte di Cassazione ha annullato due ordinanze del Tribunale del riesame disponendo un nuovo esame diretto a verificare se fosse possibile eseguire il sequestro preventivo, prodromico alla confisca, direttamente sulle disponibilita’ liquide della (OMISSIS) scarl; l’ordinanza impugnata e’ stata preceduta da provvedimento interlocutorio con il quale si chiedeva al PM di inviare ulteriori atti necessari a verificare la predetta disponibilita’ ma a tanto il PM non ha ottemperato; l’ordinanza impugnata ha, quindi, richiamato soltanto gli atti esecutivi dell’originario sequestro omettendo l’accertamento in concreto richiesto dalla Suprema Corte. Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo. Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte ha rassegnato ex articolo 611 cod. proc. pen. proprie conclusioni, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso...</p> <p style="text-align: justify;">...continua la lettura della <a href="http://www.csac.it/wp-content/uploads/2016/12/sentenza-7-settembre-2016-n-37172.pdf">sentenza-7-settembre-2016-n-37172</a></p>