<h4 style="text-align: center;">Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-08-2016, n. 16313</h4> <h4 style="text-align: center;">SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE</h4> <p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE</p> <p style="text-align: center;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano - Presidente - Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere - Dott. SCALISI Antonino - Consigliere - Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere - Dott. CRISCUOLO Mauro - rel. Consigliere -</p> <p style="text-align: center;">ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 24952-2012 proposto da: A.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso Lo studio degli avvocati MICHELE CARPINELLI, PAOLO VALENSISE e ENNIO CICCONI, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro BANCA D'ITALIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 91, e rappresentata e difesa dagli avvocati PIERA CAPPOTELLI e NICOLA DE GIORGI in virtù di procura in calce al controricorso; - ricorrente incidentale - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 21/03/2012;</p> udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; uditO per L'Avvocato Ennio Maria Cicconi/ E avv. VINCI G. per i ricorrente e l'Avvocato Nicola De Giorgi per la controricorrente per il ricorrente; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale anche per manifesta infondatezza, e per l'accoglimento del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con provvedimento n. 649 del 16-9-2009 il Direttorio della Banca d'Italia irrogava a A.L., Presidente del CdA e componente del Comitato di Controllo della BNL, Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., la sanzione di Euro 28.000,00 per "carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte dei componenti il Consiglio di Amministrazione" (illecito previsto dal combinato disposto del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 53, comma 1, lett. b) e d) - Testo Unico Bancario -, del titolo 4, capitolo 11, delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche e del titolo 1, capitolo 1, parte quarta delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette). Per la medesima violazione amministrativa il Direttorio della Banca d'Italia, con lo stesso provvedimento, comminava sanzioni amministrative anche all'ex Direttore Generale e ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Controllo. L' A. proponeva opposizione avverso la predetta delibera, chiedendo che la stessa venisse dichiarata nulla, annullata o dichiarata inefficace; in via subordinata, chiedeva una riduzione della sanzione. L'opponente affermava che il procedimento sanzionatorio applicato nel caso di specie non assicurava il rispetto del contraddittorio e non garantiva all'incolpato la piena partecipazione al procedimento istruttorio e la piena conoscenza degli atti istruttori, lamentando, in particolare, che non gli era stata data la possibilità di controbattere alla proposta sanzionatoria della Commissione e al parere dell'Avvocato Generale; affermava l'illegittimità della motivazione per relatitmem del provvedimento impugnato; censurava il mancato rispetto dei termini di durata del procedimento sanzionatorio, per la violazione del termine di 240 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni per la conclusione del procedimento fissato con Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 25 giugno 2008; denunciava la violazione del principi di tassatività, determinatezza dell'addebito, determinatezza e tipicità della fattispecie sanzionatoria; si doleva del fatto di essere stato sanzionato quale Presidente del CdA e quale componente del Comitato di Controllo Interno della Banca, pur avendo sempre assolto diligentemente ai propri doveri specifici, così come fissati dalla legge e dagli statuti, e benchè non fosse titolare di alcuna specifica delega rispetto alla materia dell'antiriciclaggio; lamentava che era stato chiamato a rispondere di comportamenti risalenti ad epoca anteriore al 1 ottobre 2007, allorchè l'azienda bancaria era gestita dalla cd. vecchia BNL, e che ciò si induceva nell'illegittimità del provvedimento impugnato; inoltre, pur ammettendo di far parte del Consiglio di Amministrazione, negava di essere stato sanzionato in tale veste c lamentava, comunque, la mancata irrogazione della sanzione agli altri componenti di tale organo. Con decreto in data 21-3-2012 la Corte di Appello di Roma accoglieva l'opposizione limitatamente al solo profilo relativo all'entità della sanzione irrogata, che provvedeva a ridurre all'importo di Euro 21.000,00, rigettando per il resto le doglianze dell'opponente e compensando le spese di lite. Per la cassazione di tale provvedimento ha proposto ricorso A.L. sulla base di tre motivi. La Banca d'Italia ha resistito con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a tre motivi. In prossimità dell'udienza entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.. <h4>...continua la lettura della sentenza: <a href="http://www.csac.it/wp-content/uploads/2016/12/Cass.-civ.-Sez.-II-Sent.-04-08-2016-n.-16313.pdf">Cass-civ-sez-II-sent-04-08-2016-n-16313</a></h4>