<p style="text-align: justify;">In un caso di abusivismo edilizio, la Suprema Corte si sofferma sui presupposti del concorso di persone nell'abuso d'ufficio</p> <p style="text-align: center;"><strong>MASSIMA </strong></p> <p style="text-align: justify;">ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale acquista rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento illecito, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore e di rafforzamento del proposito criminoso già esistente nei concorrenti, in modo da aumentare la possibilità di commissione del reato</p> <p style="text-align: center;"><strong>TESTO DELLA SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE , SENTENZA 28 luglio 2016, n.33043 - Pres. Ramacci; Rel. Riccardi </strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO </strong></p> <p style="text-align: justify;">1. Con sentenza del 18/01/2013 il Tribunale di Cagliari condannava gli odierni ricorrenti alle pene rispettivamente ritenute di giustizia, in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), (capo A) e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, (capo B), per avere realizzato in zona vincolata, in difformità dal progetto edilizio e dalle autorizzazioni paesaggistiche, opere edili abusive, consistenti in un aumento dell'altezza della gronda, un aumento di volumetria mediante realizzazione di un sottotetto, di un bagno, di una loggia, e di una cisterna; condannava, inoltre, M. e G., rispettivamente responsabile area tecnica e responsabile del procedimento, per il reato di abuso d'ufficio (capo C), in relazione al rilascio delle concessioni per ristrutturazione edilizia, con aumento di volumetria, alterazione dello stato dei luoghi e del profilo esteriore, nonostante nell'area fossero assentibili solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza aumento di volumetria e alterazione dei luoghi e della sagoma.</p> <p style="text-align: justify;">Con sentenza del 28/05/2014 la Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza di 1 grado, assolveva gli imputati dai reati di cui ai capi A e B, limitatamente alla cisterna, M. e G. dai reati loro ascritti, limitatamente al rilascio dei titoli abilitativi del 2008, e, relativamente al capo A, pronunciava declaratoria di estinzione per prescrizione; confermava nel resto la sentenza, riducendo la pena inflitta a M. e G..</p> <p style="text-align: justify;">2. Avverso tale provvedimento ricorre A.A.S., chiedendo l'annullamento della sentenza. 2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione di legge sostanziale e il vizio di motivazione in ordine al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44: proponendo una rivalutazione del compendio probatorio, nega di aver realizzato l'aumento della gronda di 20 cm., l'aumento di volumetria con il sottotetto, che è solo un vano tecnico, il bagno di 6 mq., che, dopo l'approvazione della seconda concessione in variante, non è stato più realizzato, e la loggia, contestando, altresì, la tesi, sostenuta nella sentenza</p> <p style="text-align: justify;">continua a leggere la <a href="http://www.csac.it/wp-content/uploads/2016/12/Sentenza-28-luglio-2016-n.33043.pdf">sentenza-28-luglio-2016-n-33043</a></p>