<h4 style="text-align: center;">Corte App. Bologna Sez. I, Sent., 20-05-2016 SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE</h4> REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA Sezione Prima Civile Riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Angela de Meo - presidente rel. dott. Francesco Parisoli - consigliere dott. Antonella Palumbi - consigliere nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 2118/2014 r.g. promossa da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (c.f. ...omissis...), con il patrocinio dell'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna appellante contro: L. G. (c.f. ...omissis...), con il patrocinio dell'avv. Gianluca Dallari appellato discussa e decisa all'udienza del 18 marzo 2016 ha pronunciato la seguente <p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p> ai sensi degli articoli 6 D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e 437 cod. proc. civ. Svolgimento del processo - Motivi della decisione Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha impugnato la sentenza n. 724/2014 con cui il Tribunale di Reggio Emilia, rigettate nel resto le opposizioni di L. G. recte : di seguito anche soltanto "G." ; NdRedattore avverso le sanzioni irrogategli per la violazione dell'articolo 1 comma primo D.L. n. 143 del 1991, convertito nella L. n. 197 del 1991, ha però ridotto l'importo da 208.255 a 20.823 Euro per l'ordinanza ingiunzione del 29 gennaio 2013 e da 36.678 a 3.665 Euro per quella del 25 gennaio 2013. Il G. si è costituito per resistere. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo, del quale si è data lettura in udienza. Secondo il Tribunale, sussisteva la violazione della normativa antiriciclaggio sia sotto il profilo oggettivo, visto che L. G.aveva materialmente ricevuto in consegna da una persona fisica denaro contante per circa 2,5 milioni di Euro, sia sotto quello soggettivo, perché la sanzione è destinata non solo a chi agisce con finalità illecite, ma a tutti coloro che contribuiscono a trasferimento del denaro; né l'opponente aveva provato o offerto di provare la ricorrenza di circostanze esterne che gli avessero precluso la comprensione delle regole di condotta da seguire. Si era trattato di un comportamento cosciente e volontario in violazione di una chiara e inequivoca disposizione normativa. La ravvisata convinzione di agire nell'interesse di una associazione caritatevole per spirito di volontariato, pur non escludendo l'elemento soggettivo, induceva però il primo giudice ad applicare la pena nel minimo edittale (1% anziché10%). C on unico motivo, l'appellante Ministero osserva come il G. abbia movimentato denaro contante in "won" nordcoreani in duplice occasione, rispondente rispettivamente l'una a 2.082.359 e l'altra a 366.581 Euro, sicché erroneamente il primo giudice, nel ridurre la sanzione al minimo, ha attribuito rilievo alla convinzione del trasgressore di agire per una organizzazione caritatevole. L'appellante sottolinea inoltre come la sanzione fosse stata irrogata nel 10%, ben inferiore al massimo del 40% previsto dalla norma, e richiama contorni "..alquanto oscuri.." della vicenda (dichiarazioni del G. rese alla Guardia di Finanza il 25 marzo 2009 in ordine a denaro da cambiare "..per altre persone.. frutto di un'operazione commerciale.." e in ordine a compiuti viaggi in Svizzera). L'appellato, nel costituirsi, ha eccepito trattarsi di difesa nuova, perché il primo giudice aveva "evidenziato come nessuna contestazione circa l'assoluta assenza di finalità illecite e la convinzione di agire per un'associazione caritatevole sia mai stata mossa da parte attrice". Ma l'amministrazione si era limitata ad osservare come la finalità del trasferimento di denaro fosse del tutto irrilevante al fine di ravvisare la sussistenza dell'illecito; del resto il principio di non contestazione si può applicare a un fatto (cioè al concreto svolgersi della vicenda) e non alle intime convinzioni della parte. Secondo l'art. 11 della L. 24 novembre 1981, n. 689, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite massimo ed un limite minimo si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. ...continua a leggere la <a href="http://www.csac.it/wp-content/uploads/2016/12/Sent.-20-05-2016.pdf">sent-20-05-2016</a>