<h4 style="text-align: center;"><strong>ccSuprema Corte di Cassazione</strong> <strong>sezione VI penale</strong> <strong>Sentenza 19 maggio 2016, n. 20974</strong> <strong>Abuso d’ufficio</strong></h4> REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CONTI Giovanni – Presidente Dott. MOGINI Stefano – Consigliere Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere Dott. CALVANESE Ersilia – rel. Consigliere Dott. SCALIA Laura – Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: (OMISSIS), nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 18/06/2015 della Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ORSI Luigi, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perche’ il fatto non sussiste o non costituisce reato; udito per la parte civile, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata; Uditi i difensori Avv. (OMISSIS) e avv. (OMISSIS), che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. <p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p> 1. Con sentenza del 18 giugno 2015, la Corte di appello di Cagliari confermava la sentenza del Tribunale di Cagliari del 17 luglio 2014, che aveva dichiarato (OMISSIS) responsabile del delitto di abuso di ufficio e che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. In sede di merito era stato accertato che l’imputato, direttore generale del Comune di (OMISSIS), aveva procurato, per ragioni punitive e ritorsive, al dipendente (OMISSIS), funzionario dell’Ufficio legale, l’ingiusto danno consistito nella predisposizione, al fine della progressione economica, di una negativa valutazione delle sue prestazioni professionali per il periodo 2005-2006 (attribuendogli un punteggio pari a 50,8, non consentendogli cosi’ di partecipare alla graduatoria, alla quale erano ammessi i dipendenti con punteggio pari o superiore a 70). In particolare, in ordine alla “valutazione qualitativa”, l’imputato aveva qualificato come “sufficiente” e “senza variazioni di spicco” il livello di prestazione all’ (OMISSIS), ancorche’ questi avesse in quell’anno conseguito ottimi risultati, vincendo tutte le cause in carico esclusivo all’avvocatura dell’ente, e nonostante il conseguimento nella precedente valutazione del massimo punteggio. In ordine a tale giudizio, in sede di appello, era stato escluso che lo stesso fosse limitato ai rapporti interni, in quanto si dava atto della qualita’ dei ricorsi elaborati dall’ (OMISSIS) e quindi delle sue capacita’ professionali. La Corte territoriale evidenziava tra l’altro la lampante mala fede dell’imputato che aveva espressamente fondato il suo giudizio sulla lettura degli atti predisposti dal predetto, pur non avendo – come dallo stesso ammesso – alcuna competenza in materia. In ordine all’indicatore “utilizzo del tempo di lavoro e delle risorse disponibili”, l’imputato aveva definito insufficiente il comportamento dell’ (OMISSIS), in quanto ritroso a qualsiasi regola sull’utilizzo del tempo di lavoro (definendo “biasimevole” il suo comportamento con consigliabile immediato cambiamento di rotta) e complicata e difficile la collaborazione dello stesso con i funzionari e dirigenti dei diversi Uffici dell’ente, a causa di numerosi orpelli frapposti per le soluzioni di quesiti. Diversamente, era risultato che l’ (OMISSIS) dal gennaio 2005 era stato autorizzato a fornire le sue prestazioni in orari diversi da quelli ordinari, venendo pertanto sottratto alle verifiche automatiche alla fase di ingresso e uscita dagli Uffici comunali, e che aveva adottato dal 17 ottobre 2005 la decisione, formalizzata in una nota scritta, di fornire pareri solo ai dirigenti o ai vertici dell’ente dietro motivata istanza scritta (comportamento che, oltre ad essere gia’ adottato da anni dall’ufficio legale e razionalmente orientato a perseguire obiettivi di ordine ed efficienza dell’azione amministrativa, era da ritenersi in totale aderenza con il Piano economico di gestione). In sede di appello, la Corte territoriale riteneva che l’attribuzione all’ (OMISSIS) di una condotta ostruzionistica era anch’essa pretestuosa, posto che l’imputato ben era a conoscenza della posizione assunta da questi in ordine alle modalita’ di rilascio dei pareri in ordine alla quale non aveva effettuato come Dirigente alcun rilievo. Quanto poi alla voce “Rapporti con il Dirigente”, l’imputato aveva valutato pessimi i rapporti dell’ (OMISSIS) con il dirigente a causa del suo comportamento irriguardoso e estremamente conflittuale, senza cenni di ravvedimento o cedimento. In ordine a tale giudizio, erano state ritenute non verosimili le giustificazioni dell’imputato in ordine alla condivisone del parere da parte di tutti i dirigenti, in quanto la scheda era firmata dal solo (OMISSIS) e non esisteva alcun verbale della pretesa valutazione collegiale, ne’ nella scheda si dava atto di tale collegialita’ (anzi appariva significativa in senso contrario la modifica effettuata dall’imputato della denominazione corretta del parametro “Relazione con la dirigenza” in “Rapporti con il Dirigente”). In sede di appello, venivano confermate tali valutazioni, ritenendo compiacenti le deposizioni dei testi della difesa e comunque irrilevanti, posto che non si era trattato di giudizio adottato collegialmente. continua la lettura della <a href="http://www.csac.it/wp-content/uploads/2016/12/Sentenza-19-maggio-2016-n.-20974.pdf">sentenza-19-maggio-2016-n-20974</a>