<h4 style="text-align: center;"><strong>SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE</strong> <strong>SEZIONE III PENALE</strong> <strong>sentenza 12 aprile 2016, n. 15099 - Sequestro</strong></h4> In tema di illeciti tributari, al fine di ritenere legittima il sequestro preventivo del patrimonio del legale rappresentante, occorre accertare l’effettiva, concreta e circostanziata impossibilità di procedere al sequestro dei beni della società beneficiata dall’evasione fiscale <p style="text-align: center;"><strong>Ritenuto in fatto</strong></p> 1. Con ordinanza emessa in data 22/09/2014, depositata in data 30/09/2014, il tribunale del riesame di NAPOLI confermava il decreto di sequestro preventivo per equivalente disposto con ordinanza del GIP del medesimo tribunale in data 3/06/2014, avente ad oggetto la somma di Euro 2.094.388 o di beni di valore equivalente nella disponibilità dell’indagato, nei cui confronti è stato iscritto procedimento penale per il reato di cui all’art. 10 ter, d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione all’omesso versamento IVA relativamente al periodo di imposta 2010 per l’importo c.s. indicato. 2. Ha proposto ricorso M.R. a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando la ordinanza predetta con cui deduce due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione di legge in relazione agli artt. 322 ter e 240 c.p., 125 e 321 c.p.p., 1, comma 143, legge n. 244 del 2007 e 111, comma sesto, Cost.. In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza in quanto, sostiene il ricorrente, nella richiesta di riesame la difesa aveva eccepito che ex art. 322 ter c.p., il sequestro per equivalente poteva ritenersi legittimo solo quando il reperimento dei beni costituenti il profitto del reato fosse impossibile; richiamando la giurisprudenza di questa Corte sul punto, da ultimo espressa dall’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite Gubert e da decisioni ad esse successive, sostiene il ricorrente che, nel caso in esame, il sequestro a carico dell’amministratore sarebbe stato ipotizzabile solo all’esito del concreto, specifico e documentato controllo della sussistenza dei beni presso la società, nella specie inesistente; i giudici del riesame, investiti della questione, avrebbero invece motivato sostanzialmente elidendo la censura, affermando che l’onere di previa escussione del patrimonio societario non incombe sulla giurisdizione nel corso del procedimento penale, potendo l’organo che procede all’accertamento del fattoreato aggredire, ai fini della successiva confisca, qualsiasi bene riconducibile al responsabile persona fisica delle condotte contestate; vi sarebbe quindi conclusivamente un vizio assoluto di motivazione circa l’effettiva, concreta e circostanziata impossibilità di procedere al sequestro dei beni della società beneficiata dall’evasione fiscale, al fine di dar corso al sequestro per equivalente sui beni dell’amministratore.