<h4 style="text-align: center;">Trib. Vicenza, Sent., 09-04-2016 CAUSE DI NON PUNIBILITA' CONCORSO NEL REATO</h4> <p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VICENZA - Sezione Penale -</p> in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Elena GARBO alla pubblica udienza del 09/02/2016 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo (...) la seguente <p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p> (art. 544 3 comma C.P.P.) nel procedimento a carico di: 1) (...) A(...) libero - presente 2) (...) libero - assente a) del delitto di cui agli artt. 40 co. 2 e 110 c.p.; 36, 37, 52 e 55 co. 4 D.Lgs. n. 231 del 2007 perché, in concorso fra loro, - il (...) nella veste di amministratore unico della (...) s.p.a.; - il (...) in qualità di presidente del collegio sindacale (...) all'ago. 10; - la (...) come sindaco effettivo del collegio sindacale (...) all'ago. 10; - il (...) in qualità di presidente del collegio sindacale (...) l'ago. 10; - il (...) nella veste di sindaco effettivo del collegio sindacale della (...) Italfiduciaria (///) dall'ago. 10; - il (...) come sindaco effettivo del collegio sindacale della (...) s.r.l. già omettavano di effettuare le registrazioni di cui all'art. 36, ovvero le effettuavano in modo incompleto. In particolare il (...) teneva l'archivio unico informatico: 1. in modo incompleto, non riferendolo alla globalità dei mandati fiduciari in essere; 2. non riferendolo ai rapporti detenuti nello Stato ma solo a quelli gestiti all'estero; 3. annotando le operazioni in modo generico, con diciture (quali, ad es., scarico liquidità) prive delle necessarie indicazioni sostanziali (dati del beneficiario, numero del rapporto, indicazione del paese estero, dati sui conti di appoggio e di passaggio, destinazione delle somme, etc.). Infine ometteva di annotare tutte le attività finanziarie collegate alle operazioni bancarie riguardanti i seguenti mandati: 4.1(...) 4.2(...) 4.3(...) 4.4 (...) 4.5(...) 4.6(...) 4.7(...) 4.8(...) 4.9(...) 4.10(...) Complessivamente la sua condotta determinava l'omissione della registrazione di operazioni finanziarie per un ammontare quantificabile in almeno Euro 180.855.849,00. Gli altri prevenuti, membri del collegio sindacale, rendevano possibile tale condotta omettendo di esercitare adeguatamente la funzione di controllo di cui all'art. 52, non avendo mai verificato in concreto le modalità di registrazione adottate dal (...) nell'archivio unico informatico né avendo svolto attività positive finalizzate al controllo de(///) rispetto degli adempimenti in materia. inoltre: <h4>continua a leggere la sentenza: <a href="http://www.csac.it/wp-content/uploads/2016/12/Trib.-Vicenza-Sent.-09-04-2016.pdf">trib-vicenza-sent-09-04-2016</a></h4>