<h4 style="text-align: center;">SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE V SENTENZA 25 febbraio 2016, n. 7731 CORRUZIONE PROPRIA</h4> Ritenuto in fatto Il Tribunale di Verona con sentenza del 20.4.15 ha condannato N.S. (consulente di esercizi pubblici), P.E. (vice comandante vicario della polizia locale della città scaligera) e V.F. (presidente della circoscrizione in cui era compreso un locale per il quale erano programmati controlli) per i reati di cui agli originari capi A e C, ritenuta per entrambi la fattispecie degli artt. 110 e 326, comma 1, cod. pen.. Ha invece assolto N. e P. dai reati di corruzione continuata (capo B) e abuso d’ufficio (il solo P. , capo D). Con sentenza del 20.4.15 la Corte d’appello di Venezia ha assolto tutti gli imputati dai reati di cui ai capi A e C, ed ha invece condannato, accogliendo l’impugnazione del pubblico ministero, N. e P. per il capo B, anche ai fini civili (il Comune di Verona essendosi costituito parte civile), ‘limitatamente al punto 3)’. 1.1 Il capo B risulta articolato in distinte tipologie di condotte: – la rivelazione a N. ed alla segretaria di questo, G.P. , di varie notizie riservate relative a esposti, controlli e concorsi (sub 1 e 2); – la redazione di ricorsi amministrativi per conto di privati finalizzati all’annullamento di sanzioni amministrative irrogate da altri funzionari dell’ufficio (in particolare due bar e il (…): rispettivamente sub 3.1, 3.2 e 3.3); – l’attivazione presso altri funzionari all’interno del comune di Verona per omettere controlli amministrativi o non applicare integralmente le normative vigenti in occasione di controlli ovvero per favorire candidati di pubblici concorsi (13 senza numero, con grafica che pone il dubbio se sia articolazione successiva del medesimo punto 3 o autonomo punto 4). La Corte è oggi investita dei ricorsi di N. e P. avverso la loro condanna in appello per il capo 13/3, che enunciano quanto segue. 2.1 N. (avv. F. Vicentini): – 1. Violazione di legge e vizi della motivazione perché la pronuncia di condanna aveva riguardato tutti gli episodi di cui al punto 3 del capo B, nonostante solo l’episodio 3-3 (del 4.8.2008) fosse stato oggetto dell’impugnazione del pubblico ministero, che nessun riferimento aveva fatto ad altri episodi e condotte: del resto lo stesso Tribunale aveva svolto argomentazioni solo sull’episodio del 4.8.2008, unico per il quale aveva ritenuto astrattamente affermabile una relazione sinallagmatica tra l’attività di P. e le regalie provenienti da N. (biglietti di ingresso a parchi di divertimenti); oltretutto la Corte veneta non si era poi confrontata con le deduzioni difensive proposte con memoria sull’insussistenza storica degli altri fatti; era pertanto configurabile in alternativa l’inammissibilità originaria dell’appello del pubblico ministero sui fatti diversi da quello B 3-3 ovvero la violazione da parte della Corte d’appello dell’art. 597, comma 1, cod. proc. pen.; -2 medesimi vizi perché i Giudici d’appello avrebbero confuso l’atto d’ufficio con gli atti posti in essere in occasione dell’ufficio quali la redazione di ricorsi amministrativi nell’interesse di privati, privi di qualsiasi collegamento funzionale con l’attività posta in essere quale pubblico ufficiale; P. nella fattispecie avrebbe agito come consulente privato e in nessun modo la redazione del ricorso apparteneva alla sfera di competenza dell’ufficio di appartenenza; -3. Vizi della motivazione sul ritenuto rapporto di sinallagmaticità tra redazione del ricorso e pagamento a mezzo biglietti di ingresso: l’assunto della Corte veneta non si sarebbe confrontato con la diversa argomentazione del Tribunale (p. 20 prima motivazione). 2.2 P. (avv. Massimo Leva): -1. Violazione dell’art. 597, comma 1, cod. proc. pen. in relazione al capo B punto 3 sub 1 e 2, perché la Corte veneta avrebbe ritenuto impugnato l’intero capo B, giudicando fondato l’appello con riferimento a tutte e tre le sotto-fattispecie relative ai tre casi di ricorsi amministrativi; secondo il ricorrente, l’appello del pubblico ministero aveva invece toccato solo due punti: in diritto, la riconducibilità della redazione di ricorsi nell’interesse dei privati ad attività di ufficio; in concreto poi la sola vicenda del ricorso in favore di (…), unica per la quale il Tribunale aveva adombrato una possibile sinallagmaticità tra attività prestata e regalie: ed infatti l’appello della parte pubblica richiamava specificamente le sole pagine della prima sentenza che trattavano il punto, in definitiva ritenendo che in quel caso provata la sinallagmaticità la diversa valutazione in diritto avrebbe dovuto comportare la condanna in appello. Nulla invece era stato argomentato o richiamato con riferimento a tutte le altre diverse ipotesi (tipologie B-1, B-2 e B-4; B-3/1 e 3/2). Da qui la nullità della sentenza per le condanne aventi ad oggetto tutti gli episodi diversi dal ricorso in favore di (…); -2. Vizi alternativi della motivazione relativamente al capo B 3/1 e B 3/2: secondo il ricorrente (che richiama ripetutamente parti delle prove acquisite nel dibattimento di primo grado) mancherebbe ogni motivazione specificamente rivolta alla ricostruzione di tali due ulteriori episodi, neppure oggetto di specifica ricostruzione dal primo Giudice, nonostante ciascuno di essi fosse suscettibile di autonoma decisione; la Corte distrettuale avrebbe poi travisato i pur richiamati passaggi della motivazione di primo grado afferenti all’esistenza di una remunerazione o accettazione di promessa (con riferimento ai biglietti di ingresso per il ricorrente del solo parco (omissis) ed in relazione alla futura possibilità di un’assunzione del figlio di P. presso l’Amia veronese), in definitiva invece esclusa dal primo Giudice con la sola possibile eccezione della vicenda (…); ...continua a leggere la <a href="http://www.csac.it/wp-content/uploads/2016/12/Sentenza-25-febbraio-2016-n.-7731.pdf">sentenza-25-febbraio-2016-n-7731</a>