<h4 style="text-align: center;">Trib. Bari Sez. III, Sent., 02-02-2016 SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE</h4> <p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARI - TERZA SEZIONE CIVILE,</p> <p style="text-align: center;">in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Paola Cesaroni, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta nel Registro Generale Affari Contenziosi col numero d'ordine 1463 dell'anno 2008 TRA S.N., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gironda e Roncone OPPONENTE E MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso da funzionario all'uopo delegato OPPOSTA Svolgimento del processo - Motivi della decisione</p> <p style="text-align: justify;">Letti gli atti di causa; rilevato che, con ricorso tempestivamente depositato, S.N. proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Ministero dell'Economia e delle finanze per l'importo di Euro 4079,00, per la violazione dell'art. 1 comma 1 della L. n. 197 del 1991 per aver effettuato transazioni finanziarie per complessive L. 225.363.111 in contanti senza il tramite degli intermediari abilitati; che, a sostegno del ricorso, deduceva l'intervenuta prescrizione della violazione, l'assenza di finalità illecite e l'avvenuto versamento delle somme in più soluzioni, nel rispetto delle soglie fissate dalla normativa in materia; letta la memoria di costituzione dell'opposta, nella quale si deduce l'avvenuto rispetto della normativa invocata e dei termini sanciti, chiedendo il rigetto dell'opposizione; ritenuto, nel merito, che l'opposizione sia infondata e debba essere rigettata; considerato che il termine sancito dall'art. 14 per la notificazione o comunicazione della violazione costituisce termine di decadenza secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza: ex plurimis Cass. 20 agosto 2009, n. 18555; considerato che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità sulla individuazione del dies a quo del termine citato (ex multis: Cass., sez. lav., 6 novembre 2009, n. 23608), "la legittimità della durata (del procedimento di accertamento) va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini, e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della L. n. 689 del 1981"; considerato, nel caso di specie, che il verbale di contestazione è stato elevato tra il 13.9.2002 ed 24.9.2002 dalla Guardia di finanza, trasmesso al Ministero il 16.10.2002 e notificato all'incolpato il 13.1.2003, mentre l'ordinanza ingiunzione è stata emessa nel dicembre 2007 e notificata il 12 gennaio 2008; che le fatture da cui trae origine la contestazione sono state emesse negli anni 1998-1999; osservato che il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. n. 689 del 1981 risulta essere stato rispettato, tenuto conto del carattere interruttivo della prescrizione rivestito sia dal verbale di contestazione del settembre 2002 che dalla notifica operata dal Ministero dell'Economia nel gennaio 2003 (l'ordinanza ingiunzione è stata notificata l'ultimo giorno utile prima della maturazione della prescrizione); osservato che la violazione del termine di cui all'art. 14 è stata denunciata negli scritti difensivi ma non è stata richiamata in ricorso e che, in ogni caso, detto termine risulta rispettato da parte dell'Amministrazione opposta, tenuto conto del tempo intercorso tra la comunicazione ricevuta dalla Guardia di finanza e la notifica operata all'opponente, inferiore a 90 giorni, e della complessità degli accertamenti operati; ritenuto, nel merito, che la condotta imputata all'opponente non sia contestata, avendo lo S. ammesso di aver pagato in contanti le fatture oggetto di esame, tutte di importo superiore alla soglia minima di Euro 12.500,00; osservato che, avendo sia l'opponente sia gli altri soggetti ascoltati dai verbalizzanti confermato il pagamento in contanti delle fatture, riportato in contabilità per cassa contanti, risulta automaticamente provata la violazione del precetto contestato, tenuto conto degli importi delle fatture, superiori alla soglia; che, pertanto, ritiene il Tribunale che il pagamento in contanti dell'importo della fattura superiore alla soglia normativa sia ex se sufficiente ad integrare la violazione dell'art. 1 comma 1 L. n. 197 del 1991, essendo irrilevante il versamento in una o più soluzioni della somma indicata (rimasto comunque indimostrato);</p> <p style="text-align: justify;">...continua a leggere la sentenza:<strong> <a href="http://www.csac.it/wp-content/uploads/2016/12/Trib.-Bari-Sez.-III-Sent.-02-02-2016.pdf">trib-bari-sez-iii-sent-02-02-2016</a></strong></p>