<h4 style="text-align: center;">Trib. Treviso Sez. I, Sent., 25-01-2016 FALSO CIVILE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE</h4> <p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO Sezione 1^ Civile Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Treviso, avv. Veronica Marchiori, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10311 dell'anno 2014 del Ruolo Generale, promossa da: R. SRL, con l' avv. Andrea Favretto RICORRENTE CONTRO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, con l'avv. F. Carnevali e i dott. T. Aronica e S. Mocanini RESISTENTE</p> OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA-INGIUNZIONE EX ART. 22 E SS. L. N. 689 DEL 1981 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 15.10.2014, la R. S.r.l., già denominata "S.V.C. S.r.l.", esponeva che in data 31.07.2014 le era stata notificata l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. (...) del 20.6.2014 emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui le veniva contestata la violazione dell'art. 3 del D. Lgs. n. 19 novembre 2008 n. 195 per aver omesso di redigere in occasione di n. 70 passaggi transfrontalieri effettuati nell'arco temporale dal 02.02.2009 al 21.10.2010 le rispettive dichiarazioni di esportazione di denaro contante per un importo complessivo di Euro 1.573.950,00 e comminata la sanzione pecuniaria complessiva di Euro 629.600,00. Il ricorrente lamentava la tardività della contestazione, la violazione dell'art. 14 della L. n. 689 del 1981, l'illegittimità per violazione di legge e per eccesso di potere, nonché l'insussistenza del fatto ed assenza di prova, la violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 3 e 9 D.Lgs. n. 195 del 2008 e dell'art. 1 L. n. 689 del 1981 e, in via subordinata, chiedeva la riduzione della sanzione. Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, contestando le richieste avverse e chiedendo che venisse dichiarato legittimo il provvedimento impugnato e, quindi, infondato il ricorso. La causa veniva istruita mediante produzione documentale. Le parti discutevano e precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe trascritte e all'udienza del 25.01.2016 il Giudice decideva la causa come da separato dispositivo di cui dava lettura alle parti presenti. <p style="text-align: center;"><strong>Motivi della decisione</strong></p> Prima di procedere all'esame delle doglianze formulate da parte ricorrente, appare opportuno riassumere brevemente le circostanze di fatto che hanno portato l'Amministrazione all'adozione del contestato provvedimento. Emerge dai documenti in atti che la contestazione di cui è causa trae origine dagli accertamenti finalizzati alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per scopi di riciclaggio ex D.Lgs. n. 231 del 2007 effettuati dalla Guardia di Finanza di Treviso. La Guardia di Finanza avrebbe accertato che incaricati della società opponente in più occasioni nel periodo in contestazione si sarebbero recati con denaro contante al seguito in uscita dal territorio della Stato Italiano senza presentare la dichiarazione prevista dall'art. 3 comma 2 D. L.gs n. 195/2008. Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, il signor A.R., legale rappresentante della R. srl, avrebbe effettuato nel 2009 e nel 2010 numerosi prelievi di ingenti somme di denaro dai conti correnti intestati alla società (conto corrente n. (...) V.B. e n. (...) B.P.F.). E' stato, quindi, sentito in data 25.09.2013 il signor A. che, in merito alle operazioni bancarie di cui sopra, ha asserito che i prelevamenti in contanti erano da riferirsi ad acquisti di beni e/o servizi (test pista, acquisto gomme, noleggio auto e circuiti, pagamento piloti, ect.) sul territorio nazionale ed estero ed ha precisato che la necessità di effettuare pagamento.. <h4>...continua a leggere la sentenza <strong><a href="http://www.csac.it/wp-content/uploads/2016/12/Trib.-Treviso-Sez.-I-Sent.-25-01-2016.pdf">trib-treviso-sez-i-sent-25-01-2016</a></strong></h4>