<h3 style="text-align: center;">Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Penale Sentenza 19 gennaio 2016, n. 1935 - Concussione</h3> Presidente Agrò – Relatore Di Salvo Fermato senza patente offre soldi all’agente di polizia. Assolto Ritenuto in fatto 1.S.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all’art. 322 cod. pen.. 2.11 ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché l’offerta di 100 euro all’agente di polizia che lo aveva colto alla guida di un’autovettura, in stato di ebbrezza, non rivestiva connotati di serietà e non era tale da assumere alcuna effettiva e concreta potenzialità corruttiva, anche perché il ricorrente era visibilmente ubriaco, avendo perfino difficoltà ad articolare il linguaggio, onde non è ravvisabile neanche il dolo del reato in disamina, non potendosi nemmeno escludere che egli volesse soltanto pagare la sanzione pecuniaria, dovuta per l’illecito riscontrato a suo carico. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1.Le doglianze formulate sono fondate. Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 322 cod. pen. è infatti necessario che l’offerta sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (Cass., Sez. 6, 29-1-1998, Lupo). La serietà dell’offerta va valutata alla stregua delle condizioni dell’offerente nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui l’episodio si colloca (Cass., Sez. 6, 25-5-2000, Evangelista). Nel caso di specie, risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che l’imputato era in stato di ubriachezza, tanto che aveva appena cagionato un incidente stradale. D’altronde la somma offerta era certamente modesta. Alla luce del contesto appena descritto,il giudice a quo avrebbe dovuto tematizzare il profilo inerente alla ravvisabilità, nell’offerta, di connotati di serietà tali da provocare nel pubblico ufficiale un concreto ed effettivo turbamento. Né rilievo dirimente può assumere la frase “parliamo da persone serie”, proferita, nella circostanza,dall’imputato, attese le condizioni in cui versava quest’ultimo. D’altronde la sussistenza del reato va esclusa allorchè, come nel caso in disamina, difetti l’idoneità potenziale dell’offerta a ledere o a porre in pericolo l’interesse protetto dalla norma (Cass., Sez. 6,n. 28311 dell’ 8-5- 2003, Rv. 225758). 2. I principi appena indicati si collocano nell’alveo dell’ampia elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale in tema di offensività. Come è noto, Il principio di offensività ha trovato espresso riconoscimento sia nella giurisprudenza della Corte Costituzionale che in quella della Corte di cassazione. Il giudice delle leggi ha infatti più volte affermato la rilevanza di questo principio e, pur non esprimendosi in ordine al suo fondamento costituzionale, ha asserito che esso costituisce un canone ermeneutico di fondamentale importanza (cfr., in tal senso, Corte cost. 19-26 marzo 1986, n. 62, Von Delleman, in materia di armi ed esplosivi; Corte cost. n. 957 del 26 settembre -6 ottobre 1988, Leombruni, in tema di sottrazione di minorenni; Corte cost., n. 360 del 24-7-1995, Leocata e Corte cost. , n. 133 del 27-3-1992, Bizzarri, in materia di sostanze stupefacenti). L’applicazione di questo criterio interpretativo importa, secondo il giudice costituzionale, in primo luogo, l’individuazione del bene tutelato, argomentando “dal sistema tutto e dalla norma particolare (così, letteralmente, Corte cost., 19-26 marzo 1986 n 62); e,in secondo luogo, la valutazione della effettiva lesività del fatto. In quest’ottica, la Corte costituzionale ha, più volte (Corte cost. n. 263 e n 519 del 2000; continua la lettura della sentenza: <a href="http://www.csac.it/wp-content/uploads/2016/12/sentenza-19-gennaio-2016-n.-1935.pdf">sentenza-19-gennaio-2016-n-1935</a>